6 Novembre 2017

Sgravi contributivi per accordi concilianti vita-lavoro: le indicazioni Inps

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 163 del 3 novembre 2017, ha fornito istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio contributivo previsto dal D.I. 12 settembre 2017, riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali. Il contratto aziendale, che deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti, deve essere sottoscritto e depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

L’erogazione delle risorse è articolata in 2 distinte fasi: la prima riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

La circolare in commento dà avvio alla prima fase, a valere sulle risorse 2017. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2017: i datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’Inps, avvalendosi del modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto. L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

 

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