27 Settembre 2023

SFL – Supporto per la formazione e il lavoro – Le istruzioni Inps

di Elena Martina Scarica in PDF

La circolare Inps n. 77/2023 ha fornito le prime indicazioni relative alle modalità di accesso e fruizione della misura “SFL” – Supporto per la formazione e il lavoro, istituita dal D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023 (Decreto Lavoro 2023). Il sistema è piuttosto articolato, a cominciare dal fatto che vede il coinvolgimento sincrono o asincrono di diversi soggetti, a seguire con il fatto che la persona che richiede il supporto deve poi materialmente iniziare il percorso per poter ricevere il pagamento dei 350 euro. Nell’articolo che segue viene esaminato il funzionamento della piattaforma e i vari passaggi che i diversi soggetti devono attuare. Trattandosi dell’avvio – per la prima volta – di una piattaforma come questa, la fase più complessa è proprio relativa all’uso della piattaforma e alle attività da svolgere, mentre gli aspetti relativi ai diversi “requisiti” sono più intuitivi, anche perché alcuni di essi erano già (più o meno) simili per il reddito di cittadinanza e saranno sostanzialmente i medesimi per l’assegno di Inclusione, in partenza dal 2024. Vedremo quindi questi aspetti alla fine, in alcune tabelle riassuntive.

 

I numeri e le complessità nei primi giorni di apertura di SFL

È partito il 1° settembre il portale Inps che accoglie le nuove domande di SFL – Supporto formazione e lavoro. Il Ministero del lavoro ha comunicato che alle ore 13 dell’8 settembre 2023 erano già 22.782 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 14.414 quelle inviate per il tramite dei patronati, per un totale di 37.196.

L’architettura informatica è molto complessa perché c’è uno scambio bidirezionale di informazioni – attraverso piattaforme di interoperabilità – con diversi soggetti. Da un lato l’Inps verifica i requisiti di accesso, poi, attraverso la piattaforma SIISL, la palla passa ai Centri per l’Impiego, fino alla sottoscrizione del PAD. Una volta avviato effettivamente il percorso di supporto formazione e lavoro, l’informazione sarà rimandata indietro all’Inps che – solo allora – avvierà i pagamenti.

Da queste poche parole si evince come sia necessario un forte investimento tecnologico e un coordinamento informatico di primo livello tra i vari soggetti coinvolti. La persona presenta la domanda di SFL, la stessa domanda viene verificata nei requisiti (da Inps, con accesso a varie banche dati proprie ed esterne), ma poi il percorso è appena all’inizio. Dopo entrano in gioco i centri per l’Impiego, e la persona stessa si deve fare parte attiva con una serie di attività. Con la sottoscrizione del patto, si prosegue e solo con l’avvio effettivo delle attività (ad esempio corsi di formazione), l’Inps riceve il semaforo verde per effettuare i pagamenti.

Sono inoltre previsti accessi periodici della persona alla piattaforma per confermare la continuazione delle attività. In assenza di queste “conferme”, l’Inps riceve semaforo rosso e il pagamento del sussidio si ferma.

 

Che cosa è il SFL

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.L. 48/2023.

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI – Assegno di inclusione.

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, D.L. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI. Il beneficio consiste nell’erogazione di un importo di 350 euro/mese per un massimo di 12 mensilità, con determinati requisiti.

SFL – Supporto per la Formazione e il Lavoro
In estrema sintesi
Dal 1° settembre 2023 si può presentare domanda direttamente sul sito www.inps.it

Ovvero tramite Patronati

Requisiti

– 18-59 anni

– No minori

– No over 60

– No presi in carico dai servizi sociali

 

SFL – Supporto per la Formazione e il Lavoro
La sintesi dei 5 passaggi per ottenere SFL (350 euro mensili)
1 Dal 1° settembre 2023 si può inviare la domanda e confermare l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa SIISL per cominciare a cercare subito offerte formative e di lavoro
2 Se la domanda di SFL ha esito positivo, la persona deve essere pronta ad indicare nel Patto di Attivazione Digitale PAD da sottoscrivere, almeno 3 Agenzie per il lavoro già contattate dalla persona stessa
3 Firmare il Patto di Servizio Personalizzato PSP presso il Centro per l’Impiego CPI, quando quest’ultimo convocherà la persona per proporgli tirocini, formazione e altre attività da intraprendere per ottenere i 350 euro dell’SFL dall’Inps
4 Sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato PSP e avviato il percorso per l’attivazione lavorativa, il Ministero del Lavoro e l’Inps terranno traccia delle attività della persona all’interno della piattaforma SIISL per accertare il rispetto degli impegni assunti e corrisponderle il beneficio
5 La persona riceverà l’importo mensile di 350 euro tramite bonifico da parte dell’Inps per un periodo massimo di 12 mesi per tutta la durata del suo percorso formativo o delle altre iniziative di attivazione lavorativa accettate dalla persona stessa con la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato
N.B. Se la persona abbandona il percorso di formazione o una delle altre attività proposte dal CPI nel PSP o se la persona rifiuta un’offerta di lavoro ritenuta adatta a lei, perde il beneficio.

La persona, in quanto beneficiario, ha l’obbligo di comunicare ogni variazione dei redditi, del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite)

 

Le sigle di SFL

In estrema sintesi vengono riportati, in ordine alfabetico, i vari acronimi (alcuni pressoché sconosciuti fino a ora) con cui dovremo iniziare a familiarizzare in relazione alle nuove politiche di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro.

SFL – Supporto per la Formazione e il Lavoro
Acronimo Significato
ADI Assegno di Inclusione (parte dal 1° gennaio 2024)
APL Agenzie per il Lavoro
CPI Centro per l’Impiego
DID Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva
ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente
MLPS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
PAD Patto di Attivazione Digitale
PDS Patto di Servizio
PUC Progetti Utili alla collettività
PSP Patto di Servizio Personalizzato
SAP Scheda Anagrafico Professionale
SFL Supporto per la Formazione e il Lavoro (parte dal 1° settembre 2023)
SIISL Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa
SIU Sistema informativo unitario. Piattaforma con i dati sulla formazione provenienti dalle Regioni e Province autonome, arricchiti con i dati delle amministrazioni centrali
SPID/CIE Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il sistema di autenticazione online che permette a cittadini e imprese di creare un’identità digitale unica per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione

Carta d’Identità Elettronica (CIE), è il documento d’identità dei cittadini italiani, emesso dal Ministero dell’Interno e prodotto dal Poligrafico, che permette di accedere ai servizi online erogati dalla Pubblica Amministrazione

 

Le coordinate del SFL

Riepiloghiamo in modo schematico la fonte delle disposizioni normative e delle principali informazioni al momento disponibili sulla nuova misura.

SFL – Supporto per la Formazione e il Lavoro
Fonte informativa Descrizione
D.L. 48/2023, convertito con modificazioni nella L. 85/2023 Decreto Lavoro 2023, istitutivo del SFL e ADI
Inps circolare n. 77/2023 Prime indicazioni Inps su SFL
www.inps.it

Link diretto:

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.supporto-per-la-formazione-e-il-lavoro-sfl-.html

Portale Inps per presentare la domanda di SFL
https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/Tutorial_domanda_Supporto_per_la_Formazione_e_il_Lavoro.pdf Tutorial Inps per la domanda di SFL
https://siisl.lavoro.gov.it/ Piattaforma SIISL del Ministero del Lavoro
https://vid.inps.it/056a8b274616479ba42af8bb8af0dd5d?utm_medium=MYINPS

 

QR code

 

QR code Inps per la video guida interattiva “come ottenere il supporto per la formazione e il lavoro

 

Il percorso di attivazione dell’SFL

Il primo elemento da tenere presente è che si tratta di un percorso con diverse tappe più o meno consequenziali. Il fatto di presentare all’Inps domanda di SFL, non esaurisce il percorso e non da automatico diritto al pagamento della prestazione. Il concetto fondamentale è che solo la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

Tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di dodici mensilità, non rinnovabili, mediante bonifico mensile da parte dell’Inps.

Tecnicamente, inoltre, l’erogazione del beneficio da parte dell’Inps è subordinata all’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.

L’importo erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura verrà disposta secondo le modalità indicate negli esempi di seguito riportati:

Attività Periodo Erogazione del beneficio
1^

attività/corso

Attività/corso avviato

dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024

Il beneficio verrà erogato per 5 mensilità
2^

attività/corso

successiva

alla prima

Ulteriore attività/corso

avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024

L’ulteriore erogazione verrà effettuata per 4 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato
2^

attività/corso

successiva

alla prima

Ulteriore attività/corso

avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024

L’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi)
2^

attività/corso

successiva

alla prima

Ulteriore attività/corso

avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024

L’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi).

Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa

Le attività indicate come 2^ attività che segue alla prima sono da intendere come attività aggiuntive alla prima e alternative tra di loro.

Vediamo ora di seguito le fasi che devono essere seguite da ciascuna persona per arrivare all’ottenimento del beneficio di 350 euro al mese.

Fasi del “Percorso di attivazione” del sussidio SFL
Fase Descrizione
1 Presentare la domanda sul sito dell’Inps

L’Inps verifica la presenza dei requisiti necessari per la presentazione della domanda di Supporto per la Formazione e il Lavoro sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre P.A. detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.

2 Accedere tramite identità digitale alla piattaforma SIISL (con SPID o CIE o tramite Patronati)

L’accesso può essere fatto già al termine della presentazione della domanda SFL: sul sito Inps (è presente un bottone in basso a destra), oppure direttamente sulla piattaforma SIISL

3 Compilare il proprio Curriculum Vitae

Questa attività è necessaria per consentire al Sistema informatico di sottoporre alla persona richiedente gli annunci più adeguati in base alle sue competenze.

4 Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale

La persona deve procedere con la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) direttamente in piattaforma SIISL e deve individuare almeno 3 Agenzie per il Lavoro (APL) di sua preferenza

5 Sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato

Per finalizzare il percorso della domanda e visualizzare gli annunci più adatti alla persona, quest’ultima verrà convocata dal Centro per l’Impiego (CPI) competente per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato

6 Frequentare un corso o partecipare a un’attività utile alla comunità

La persona richiedente dovrà:

– frequentare uno dei corsi di formazione ovvero

– partecipare ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) ovvero

– partecipare ad altra iniziativa di attivazione presenti in piattaforma.

Durante la partecipazione ai corsi di formazione o altre iniziative di attivazione riceverà 350 euro al mese per un massimo di 12 mensilità.

N.B.: La mancata frequenza/partecipazione a tali iniziative comporta la decadenza del beneficio

7 Consultare e manifestare interesse per le offerte di lavoro

La persona richiedente il SFL deve visualizzare nella piattaforma i dettagli delle offerte di lavoro disponibili.

Verrà contattato dalla sua Agenzia per il Lavoro (APL) di riferimento per poter presentare la sua candidatura.

N.B.: Il rifiuto di un’offerta lavorativa, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del beneficio

 

Ulteriori Fasi à Percorso di mantenimento del sussidio SFL
Fase Descrizione
8 Obblighi del beneficiario SFL

Il beneficiario dell’SFL è tenuto a aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni. In caso di mancata conferma dell’attività (rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU), l’INPS sospende il beneficio.

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura

9 Obbligo di accettare un’offerta di lavoro

Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9, D.L. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro (aventi le caratteristiche richieste), il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalità l’evento suscettibile di sanzione e l’Inps dispone la decadenza dal beneficio

Vediamo ora cosa accade nelle varie fasi sopra descritte, con l’indicazione anche della piattaforma nella quale “accade o si sviluppa” il singolo “evento”. Tale specificazione è importante in quanto le varie attività vengono svolte a seguito di interazione e interoperabilità tra le varie piattaforme (Inps, SIISL, Centri per l’impiego) e quindi l’evento finale di erogazione (o sospensione) del sussidio, deriva o dalle comunicazioni che pervengono da altre piattaforme oppure dai controlli iniziali o periodici che effettua l’Inps in relazione al possesso dei vari requisiti, con accesso a banche dati proprie o esterne.

Percorso di attivazione del sussidio SFL
Fase Descrizione Piattaforma e attività
1 Presentare la domanda sul sito dell’Inps Piattaforma Inps / oppure mediante Patronati

Avviene la verifica preliminare dei requisiti da parte dell’Inps.

Si può accedere al servizio SFL:

– cliccando sul pulsante «Presenta la domanda» presente nell’ultima scena della video guida interattiva sul Supporto per la Formazione e il Lavoro;

– dal portale www.inps.it >Menu Lavoro > Disoccupazione > Indennità o dal banner;

–  o digitando «SFL» o «Supporto Formazione Lavoro» nel motore di ricerca.

Compilati tutti i campi come richiesto si riceve un messaggio di conferma della registrazione con il N. di Protocollo da conservare.

Inviata la domanda di SFL, si procede cliccando sul pulsante «Vai su SIISL» per iscriversi al portale.

2 Accedere tramite identità digitale alla piattaforma SIISL Piattaforma SIISL (Ministero del Lavoro)

Accesso tramite SPID/CIE/Patronato

3 Compilare il proprio Curriculum Vitae Piattaforma SIISL (Ministero del Lavoro)

Accedendo tramite SPID/CIE alla piattaforma SIISL, il beneficiario può compilare il CV, e contestualmente, se lo vuole, sottoscrivere il PAD:

– compilazione della DID;

– scelta di un CPI;

– selezione di almeno 3 APL;

– autorizzazione trattamento dati

4 Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Piattaforma SIISL (Ministero del lavoro)

Accedendo tramite SPID/CIE alla piattaforma SIISL, il beneficiario può compilare il CV, e contestualmente, se lo vuole, sottoscrivere il PAD:

– compilazione della DID;

– scelta di un CPI;

– selezione di almeno 3 APL;

– autorizzazione trattamento dati

I dati vengono inviati automaticamente ai centri per l’impiego dove il beneficiario deve sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato e aderire ad un Programma di politica attiva.

N.B.: La sottoscrizione del PAD sarà effettiva solo quando la Domanda risulterà in stato “Verificata”. È possibile controllare lo stato accedendo al servizio “Consultazione domanda SFL”. Altrimenti, il SIISL prende in carico l’invio del PAD alla procedura di domanda SFL Inps e la sottoscrizione effettiva del PAD avverrà in automatico non appena la domanda sarà stata verificata dall’Inps.

N.B.: Il PAD sottoscritto nella piattaforma SIISL sarà salvato in stato «Acquisito» nel SIISL e inviato all’Inps appena la domanda di SFL apparirà nello stato «Verificata».

Dopo la verifica della domanda e la sottoscrizione del PAD la persona potrà essere convocata dal Centro per l’impiego per la sottoscrizione del Patto personalizzato di servizio per iniziare il suo percorso di attivazione e acquisire il diritto ai 350 euro di SFL.

5 Sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato Piattaforma SIISL (MLPL) e Centri per l’Impiego

Dalla piattaforma SIISL i dati vengono inviati ai centri per l’Impiego, dove il beneficiario deve sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato e aderire ad un Programma di politica attiva

NB: Nel patto di servizio personalizzato il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6, D.Lgs. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

6 Frequentare un corso o partecipare a un’attività utile alla comunità Piattaforma SIISL e piattaforma Inps

Erogazione del beneficio

Con l’avvio di una qualsiasi delle politiche attive, inclusi formazione, tirocini, progetti utili alla collettività od altro, ha anche inizio l’erogazione del beneficio mensile fino all’eventuale abbandono dell’attività o termine dei 12 mesi

7 Consultare e manifestare interesse per le offerte di lavoro Piattaforma SIISL (MLPL)

Manifestazione di interesse per Offerte di lavoro e avvio attività

Il richiedente può manifestare interesse per offerte di lavoro ed essere contattato da APL di riferimento per presentare candidatura

8 Obblighi del beneficiario SFL Piattaforma SIISL, Centri per l’Impiego, SIU, piattaforma Inps

Il beneficiario dell’SFL deve dare conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.

In caso di mancata conferma dell’attività (rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU), l’Inps sospende il beneficio.

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura

 

Precisazioni Inps in merito alla decorrenza del beneficio

Con la circolare n. 77/2023, l’Inps ha precisato che nel caso in cui un patto di servizio personalizzato già sottoscritto, sia stato aggiornato o integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, o immediatamente dopo, la decorrenza del beneficio economico potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.

Qualora il soggetto abbia, invece, avviato autonomamente una attività tra quelle previste per il riconoscimento del beneficio e tale attività venga riconosciuta al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l’erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7, D.L. 48/2023, che riconosce il beneficio per la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio, ad attività previste per l’attivazione nel mondo del lavoro, tra quelle indicate nello stesso patto di servizio personalizzato. Il competente servizio per il lavoro inserirà nella piattaforma dedicata (SIU) la data di inizio e termine dell’attività.

 

Requisiti

La circolare Inps n. 77/2023 specifica i requisiti di accesso all’SFL. Nelle tabelle che seguono vengono sinteticamente riepilogati i principali requisiti, mentre si rimanda alla circolare n. 77/2023 per maggiori dettagli riferiti alle singole voci. La circolare stessa ribadisce che i requisiti economici di accesso al SFL si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione dell’ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente in caso di presentazione di una nuova DSU.

Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l’Isee alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.

SFL – Requisiti
Tipo di requisito Descrizione
Cittadinanza, residenza, soggiorno Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

– cittadino di altro Paese dell’UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

– cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– cittadino titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

NB: la continuità della residenza si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi, o nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai già menzionati limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute

Requisiti economici Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

– un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;

– un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’Isee;

– un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’Isee), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (Imu) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’Isee (ad esempio, depositi, conti correnti, etc., al lordo delle franchigie), non superiore a:

a. 6.000 euro per i nuclei composti da 1 solo componente;

b. 8.000 euro per i nuclei composti da 2 componenti;

c. 10.000 euro per i nuclei composti da 3 o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

I citati massimali sono incrementati di:

– 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’Isee, presente nel nucleo;

– 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’Isee, presente nel nucleo

N.B.: La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione Isee e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.

I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’Isee sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tale fine

Requisiti di godimento beni durevoli Il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

– nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

– nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere

Carichi pendenti Il richiedente il SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti, c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta
Dimissioni volontarie Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, L. 604/1966, come modificata dalla L. 92/2012
Obblighi formativi I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione, o risultare esentati da tali obblighi nei casi previsti dalla disciplina vigente.

Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione l’erogazione del beneficio è subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello

 

Attività lavorativa all’atto di presentazione della domanda di SFL

Il SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura. Vanno comunicati all’atto della domanda eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda, ma non rilevati dall’Isee per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura.

Al momento della presentazione della domanda di SFL il richiedente deve dichiarare, nel quadro C del modello di domanda, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’Isee e contestualmente dovrà compilare il modello “SFL–Com Ridotto

 

ESEMPIO 1

Ad esempio, se la dichiarazione sostituiva unica (DSU) è presentata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2021.

All’atto della richiesta del SFL devono essere dichiarati anche gli ulteriori redditi e beni non compresi nell’Isee che saranno valutati ai fini del riconoscimento della misura.

Le variazioni delle condizioni occupazionali che intervengano in corso di erogazione della misura sono comunicate tramite il modello “SFL-Com Esteso”.

 

Offerte di lavoro e compatibilità con il SFL

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, D.L. 48/2023, il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Esclusivamente, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi (ferma restando la compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito), determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio.

Al termine del rapporto di lavoro, se permangono le condizioni previste, l’Inps eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

N.B.: Il reddito percepito da tale rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio stesso.

 

Avvio di un’attività lavorativa

In caso di avvio di un’attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare durante l’erogazione dell’SFL va effettuata comunicazione all’Inps, come da tabella che segue.

Comunicazione avvio di attività lavorativa
Attività di lavoro dipendente Attività di lavoro autonomo
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell’SFL, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui (solo per la parte eccedente tale importo).

Il beneficiario è tenuto a inviare all’Inps la comunicazione di avvio dell’attività di lavoro, entro trenta giorni dall’avvio della medesima, tramite modello “SFL-Com Esteso”.

Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del SFL, è sempre comunicata all’Inps entro il giorno antecedente

all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello “SFL-Com Esteso”.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La comunicazione del reddito – per la sola parte eccedente 3.000 euro lordi annui – è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio – marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione Isee per l’intera annualità.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui

 

Variazioni da comunicare durante il godimento di SFL

Nella tabella che segue vengono riepilogate le variazioni da comunicare nel corso del godimento del beneficio SFL:

SFL – Requisiti
Tipo di variazione Descrizione
Nucleo familiare L’interessato deve presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio da parte dell’Inps
Attività lavorativa Il reddito percepito va comunicato solo nei casi in cui superi 3.000 euro lordi annui, per la quota eccedente tale importo. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa all’Inps, con il modello SFL-Com Esteso

 

Sistema sanzionatorio

Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame è punita con la reclusione da 1 a 3 anni.

In caso di indebita percezione, il soggetto è tenuto alla restituzione dell’importo ed è sospeso dalla possibilità di presentare una nuova domanda per un periodo fino a 10 anni.

 

Decadenza dall’SFL
Il beneficiario decada dalla misura SFL se:
a) non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;

b) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;

c) non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;

d) non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9, D.L. 48/2023;

e) non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste

Nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 8, comma 3, D.L. 48/2023 (condanne per delitti), il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza

 

Sospensione dall’SFL
Il beneficio SFL è sospeso:
Su indicazione dell’autorità giudiziaria, al beneficiario cui sia applicata una misura cautelare personale o sia destinatario di alcuni provvedimenti di condanna.

La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.

Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’Inps, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione