Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: responsabilità oggettiva dell’imprenditore
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 ottobre 2024, n. 26390, ha stabilito che la responsabilità dell’imprenditore, ex articolo 2087, cod. civ., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d’indagare l’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
La fattispecie oggetto della pronuncia è relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius a causa di una neoplasia polmonare asseritamente contratta da quest’ultimo nello svolgimento delle mansioni di saldatore presso uno stabilimento siderurgico.