S.T.P. unipersonali e S.T.P. a r.l. semplificate: si possono costituire?
di MpO & partners Scarica in PDFCome è ben noto la legge istitutiva delle Società tra Professionisti “STP” è la Legge 183/2011, il cui art. 10, al comma 3, dispone che “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.”
Il dato normativo richiamato prevede, quindi, che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:
- società di persone;
- società di capitali;
- cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).
Ai fini fiscali, così come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, il reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d’impresa così come previsto dagli articoli 6, comma 3 e 81 del T.U.I.R. con la conseguente applicazione del principio di competenza e non quello di cassa (tipico delle attività professionali).
La STP a socio unico
L’esplicito riferimento, da parte del Legislatore, ai titoli V e VI del libro V del Codice Civile consente la costituzione di una STP partendo da qualsiasi tipo di forma societaria, disciplinata dalle disposizioni in questione, con gli opportuni correttivi specifici per le STP dettati dal D.lgs. 183/2011.
Ci si è posti (e ci si pone) il problema se non vi siano alcune ipotesi, pur normativamente previste con riferimento alle società in via generale, che siano incompatibili con l’istituto della STP.
In particolare, nel presente contributo, verrà affrontato il tema della ammissibilità o meno della STP unipersonale e della STP SRL semplificata.
Sulla prima il dibattito è ormai giunto alla conclusione per l’ammissibilità superando la tesi “negativa” che enfatizzava il tenore letterale delle disposizioni del D.lgs. 183/2011, che parlano unicamente di “soci” (al plurale) e di “esercizio in forma associata”.
Su tale argomento si è pronunciato anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (cfr. Pronto Ordini n. 136 dell’8 febbraio 2021 riguardante la STP unipersonale) con il quale ha chiarito che “ alla luce della vigente normativa e della disciplina relativa alle società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate di cui all’art. 10, legge n. 183/2011, non sembrano potersi rinvenire validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della S.r.l. unipersonale o della S.p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all’Albo”
Pertanto, ad oggi è pacificamente ammessa l’esistenza e l’iscrizione al relativo albo di appartenenza di una STP unipersonale, anche nel caso in cui in una STP di capitali “tradizionale” venga meno la pluralità dei soci.
Giova ricordare che, qualora si versi nell’ipotesi di una STP (società di persone), troverà comunque applicazione l’articolo 2272 cod. civ. (obbligo di ripristino della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi, pena lo scioglimento della società).
La STP srl semplificata
È, invece, ancora controversa la possibilità di utilizzare la forma societaria della s.r.l. semplificata, contemplata dall’art. 2463 bis cod. civ.
Il CNDCEC in rima battuta e facendo leva sulla lettera del già citato articolo 10, comma 3, D. L. 183/2011 ha ammesso la possibilità di costituire una STP in forma di SRL semplificata
Di avviso completamente opposto è il notariato che interpreta la norma come esplicita volontà del legislatore il quale, introducendo (con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche nella L. 99/2013) al comma 3 all’articolo 2463-bis, cod. civ., prevede espressamente l’inderogabilità dal modello standardizzato di atto costitutivo della Srl semplificata.
A sostegno dell’interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato si deve anche rilevare che la SRL Semplificata è stata introdotta nel 2012 e quindi in data successiva alla STP.
Pertanto, il Legislatore nel fare riferimento ai “modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile “, non aveva assolutamente in mente la possibilità teorica di STP a responsabilità limitata semplificate.
Viceversa il Legislatore della SRL Semplificata era a conoscenza dell’esistenza della STP e delle peculiarità del suo statuto e, se avesse voluto ammettere la possibilità di creare una STP “semplificata”, avrebbe potuto darne atto nella formulazione del già citato comma 3 dell’art. 2463-bis cod. civ..
Peraltro, lo stesso CNDCEC nel documento di settembre 2020 ha fatto un passo indietro rispetto al parere n. 262 del marzo 2016.
Ad oggi, il CNDCEC in merito alla costituzione di una STP a r.l. semplificata ritiene che sia un argomento “controverso”.
Conclusioni
Ad oggi, quindi, in assenza di specifica giurisprudenza e, comunque, nell’auspicio di un intervento chiarificatore da parte del Legislatore, in merito alle ipotesi particolari di STP sopra descritte, possiamo concludere che:
- è ammissibile la STP unipersonale e, dunque, qualora in una STP di capitali la pluralità dei soci venga meno, non sarà necessario ricostituirla, a patto che, ovviamente, il socio “rimanente” sia comunque un professionista abilitato all’attività professionale della STP;
- è ancora dubbia la costituzione di una STP – SRL Semplificata, soprattutto dal momento che l’unico beneficio sarebbe quello del ridotto costo di costituzione (beneficio che rischierebbe fortemente di essere vanificato, se non superato, in presenza di future contestazioni sulla validità, esistenza della società e relativa iscrizione all’ordine professionale di appartenenza).