Rottamazione cartelle esattoriali: i chiarimenti Inps e Inail
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, ha reso noto che l’Ispettorato nazionale del lavoro, con comunicazione del 13 febbraio 2017, ha specificato che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e per l’Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.
Pertanto si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perda i benefici previsti dal D.L. 193/2016.
L’Istituto precisa che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli agenti della riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.
Anche l’Inail, con istruzione operativa n. 4285 del 28 febbraio 2017, è intervenuto in tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, esponendo alcuni aspetti riguardanti le somme che i debitori devono corrispondere per la definizione agevolata e gli effetti della dichiarazione di adesione ai fini della regolarità contributiva.
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