Rottamazione cartelle esattoriali: i chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, ha analizzato alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati a Equitalia da parte delle Entrate, da effettuarsi entro il 31 marzo 2017. La circolare precisa che:
- non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016, mentre è possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria;
- il contribuente non è obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano;
- possono essere definiti anche i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie;
- se, dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine: gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Riprendono quindi a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata;
- possono essere definiti anche i carichi in contenzioso: il debitore, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura, si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire.