RLS nelle aziende strutturate in più unità operative
di Redazione Scarica in PDFIl Ministero del Lavoro, con la risposta a interpello n.4 del 26 giugno 2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 47, commi 2 e 8, D.Lgs. 81/2008, norma che prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare, si chiarisce che la citata normativa stabilisce espressamente che in ogni azienda o unità produttiva sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.