9 Ottobre 2024

Rivalutazione Inail del minimale e del massimale di rendita: non rileva solo per i risarcimenti, ma anche (soprattutto) per le retribuzioni

di Fabrizio Vazio Scarica in PDF

L’annuale rivalutazione del minimale e del massimale di rendita riveste importanza non solo ai fini risarcitivi. Aumentano, ovviamente, le prestazioni corrisposte dall’Istituto, ma variano anche molte retribuzioni che sono collegate in modo diretto o indiretto a tale dato. Si analizzano, in primis, le tipologie di retribuzione a fini Inail e, successivamente, per quali soggetti il dato relativo al minimale o al massimale di rendita è rilevante perché costituisce retribuzione convenzionale o di ragguaglio, anche al fine di non sbagliare le denunce in vista dell’autoliquidazione.

 

La norma

La circolare Inail n. 23/2024 è dedicata a “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”. Essa è direttamente collegata alla circolare Inail n. 12/2024, “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2024”, di cui costituisce anche un aggiornamento per alcune tipologie di soggetti.

Il tema della rivalutazione del minimale e del massimale di rendita è apparentemente connesso solo ad aspetti risarcitivi[1], e, invece, la nota di prassi, che viene pubblicata tutti gli anni, ha grande rilievo in materia d’imponibile a fini assicurativi, ovvero serve a sapere, in alcuni casi, qual è la retribuzione da denunciare in autoliquidazione.

Per illustrare correttamente il rilievo della circolare in esame, partiamo dal concetto di retribuzione a fini Inail. 

 

Tipologie di retribuzione a fini Inail

Come illustra da ultimo la circolare Inail n. 12/2024, già citata, i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

  • il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi, con riferimento alla lavorazione assicurata;
  • l’ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

  • retribuzione effettiva;
  • retribuzione convenzionale;
  • retribuzione di ragguaglio.

Quanto alla retribuzione effettiva, è sufficiente ricordare che la massa imponibile è determinata dall’ammontare lordo del reddito da lavoro dipendente (come disciplinato dall’articolo 51, Tuir) maturato nel corso dell’anno di riferimento.

Tale ammontare deve tenere conto di 2 parametri:

  • il c.d. “minimale di retribuzione giornaliera” previsto dall’articolo 7, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, e integrato dall’articolo 1, D.L. 338/1989, convertito in L. 389/1989. Nel caso in cui la retribuzione effettiva sia inferiore a tale importo minimo, la retribuzione imponibile Inail dovrà essere adeguata all’importo del minimale, con eccezione delle somme corrisposte a titolo di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali previste da leggi o da contratti e dell’indennità di disponibilità prevista per i contratti di lavoro intermittente;
  • il c.d. “minimale contrattuale” ovvero la retribuzione minima stabilita per legge o per contratto applicabile al lavoratore, come previsto dall’articolo 1, D.L. 338/1989.

Quindi, la retribuzione imponibile che concorrerà a determinare la massa complessiva da dichiarare sarà la retribuzione effettiva, se superiore al minimale del contratto collettivo applicato dall’azienda o, in caso contrario, la retribuzione corrispondente al minimale contrattuale.

La retribuzione dovrà essere quella maturata nel corso dell’anno, anche se non corrispondente a quella effettivamente corrisposta al lavoratore[2].

La retribuzione convenzionale è stabilita da legge o da decreti ministeriali ed è costituita dall’importo che per alcuni soggetti (ad esempio, riders, familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis, cod. civ.) va denunciato in luogo di quella effettiva.

Infine, con riferimento alla retribuzione di ragguaglio, va precisato che, ai sensi del D.Lgs. 38/2000, l’articolo 30, comma 4, D.P.R. 1124/1965, è sostituito dal seguente:

“Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116, comma 3”.

In sostanza, quindi, ove non siano previsti salari effettivi e non vi siano imponibili convenzionali, la retribuzione da denunciare a fini Inail è quella di ragguaglio, ovvero il minimale di rendita.

 

Quando il minimale (o il massimale) di rendita è retribuzione convenzionale

La rivalutazione del minimale e del massimale di rendita è importante, quindi, perché:

  • il minimale o il massimale costituiscono il salario convenzionale (quindi da denunciare obbligatoriamente) per alcune categorie di lavoratori;
  • il minimale di rendita corrisponde alla retribuzione di ragguaglio per altre tipologie di assicurati, per cui, oltre a non esserci una “paga” effettiva, non è previsto nemmeno un salario convenzionale.

La circolare Inail n. 23/2024, cui si fa rinvio, illustra dettagliatamente le categorie cui è applicabile una retribuzione convenzionale pari al minimale (che dal 1° luglio 2024 è pari a 20.258,70 euro annui) o al massimale di rendita (dalla stessa data pari a 37.623,30 euro).

Ai nostri fini, ricordiamo i soggetti più importanti, ovvero in primis i dirigenti.

Per tali lavoratori, la cui obbligatoria assicurazione all’Inail risale al D.Lgs. 38/2000, la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (retribuzione giornaliera da luglio 2024 pari a 125,41 euro, mensile pari a 3.135,28 euro).

I lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita sono:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro, utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

Per tali soggetti, fermo l’importo annuale già indicato, la retribuzione giornaliera da luglio 2024 è pari a 67,53 euro, mentre quella mensile è pari a 1.688,23 euro.

 

E quando il minimale è retribuzione di ragguaglio (ovvero vale solo se non ce ne sono altre): il caso dei soci

Quanto alla retribuzione di ragguaglio (pari appunto al minimale di rendita) va ricordato il caso dei familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano e dei soci non artigiani, di cui all’articolo 4, nn. 6 e 7, D.P.R. 1124/1965, per i quali solo in assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza di quest’ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio.

È essenziale ricordare che, in molte Province, è previsto un decreto riguardante tali soggetti, che ne fissa l’imponibile convenzionale (ad esempio, Torino) e, pertanto, il minimale di rendita non è applicabile.

È, pertanto, necessario che i professionisti si informino nelle sedi Inail se esistono decreti di questo tipo e non si limitino a denunciare per i soci il minimale di rendita senza avere verificato che, in assenza di tali decreti, sia davvero applicabile la retribuzione di ragguaglio ovvero il minimale di rendita.

 

Minimale e massimale di rendita per i parasubordinati

La rivalutazione delle rendite è, altresì, importante per i soggetti ai quali è applicabile una retribuzione effettiva ricompresa tra il minimale e il massimale di rendita: in primis, si tratta dei parasubordinati.

L’area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale, che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. A detti limiti, minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Occorre prestare la massima attenzione a un punto: qualora un soggetto rivesta nella stessa azienda la qualifica di socio lavoratore e di amministratore, l’imponibile da denunciare è quello da socio.

Facciamo un esempio concreto:

 

ESEMPIO

In una Srl inquadrata al settore industria, un soggetto è socio lavoratore nonché amministratore.

Egli percepisce un compenso pari a 27.000 euro annui, superiori, pertanto, al minimale di rendita e inferiori al massimale.

Nella Provincia ove opera tale socio non è stato emanato alcun decreto provinciale che fissi imponibili convenzionali per i soci.

In questo caso, in sede di autoliquidazione, dev’essere denunciato il minimale di rendita che funge da retribuzione di ragguaglio e non l’importo effettivo, poiché, fin dalla circolare n. 32/2000, l’Inail ha previsto che l’attività di amministrazione della stessa società sia assorbita dall’altra già assicurata.

L’indicazione testé fornita è importante anche perché, pur se si versi sul massimale dei parasubordinati per un soggetto che è anche socio, l’infortunio sarà indennizzato sull’imponibile previsto per il socio e non sull’importo erroneamente denunciato.

 

E per gli sportivi

La circolare Inail n. 23/2024 ricorda, altresì, che, a seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo[3], attuati con D.Lgs. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 36/2021.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29, D.P.R. 1124/1965, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, D.P.R. 1124/1965, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ancora una volta, quindi, occorrerà denunciare l’imponibile effettivo nel rispetto del minimale di rendita (pari, dal 1° luglio 2024, a 20.258,70 euro annui) e del massimale (che dalla stessa data è pari a 37.623,30 euro).

 

La verifica dell’imponibile denunciato e l’autoliquidazione

La denuncia dei corretti imponibili è assai importante, ovviamente, per evitare addebiti in sede ispettiva.

La complessità delle retribuzioni Inail fa sì che, in tale sede, il controllo sia particolarmente accurato.

In particolare, va ricordato che il funzionario di vigilanza, all’atto dell’accesso, richiederà, in primis, il dettaglio dell’autoliquidazione[4]: si tratta, in sostanza, dell’elenco degli imponibili denunciati su ciascuna voce di tariffa per ogni anno, suddivisi per singolo lavoratore.

Tale elaborazione è indispensabile, poiché l’attuale disciplina vigente in materia di LUL prevede, tra i dati obbligatori da indicare, unicamente la posizione assicurativa, ma non la voce di rischio.

In tal modo, sarà agevole verificare:

  • quali soggetti siano stati tutelati;
  • che imponibili siano stato denunciati;
  • su quale voce di rischio.

Non sfugge che, ad esempio, un’errata denuncia riferita a un socio amministratore verrà agevolmente verificata in tale sede.

 

Conclusioni

L’autoliquidazione non è distantissima ed è opportuno focalizzare bene i vari soggetti che operano in azienda e le retribuzioni di pertinenza.

È necessario, dal 1° luglio, adeguare le retribuzioni dei soggetti che hanno come imponibile l’importo riferito al minimale o al massimale di rendita.

Non sfugge, peraltro, qualora si tratti in particolare di soci, la necessità di informarsi sulla sussistenza di decreti provinciali, sempre al fine di non commettere errori nella denuncia salari, per evitare addebiti e, invero, anche di corrispondere premi superiori al dovuto.

 

[1] Su tali aspetti si veda, in particolare, la circolare n. 25/2024, Inail, avente a oggetto ”Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024”.

[2] Sul tema, in modo ben più approfondito, si veda C. Castellini, “Arriva l’autoliquidazione: guida agli imponibili corretti”, in La circolare di lavoro e previdenza n. 1/2021.

[3] Sul tema si veda F. Vazio, “Sport e scuola: novità Inail e adempimenti quanto mai ravvicinati” in La circolare di lavoro e previdenza n. 44/2023.

[4] Sul tema si veda F. Vazio “È giusto il premio Inail? Come controllare, non solo prima dell’autoliquidazione” in Strumenti di lavoro n. 12/2022.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

Welfare aziendale e politiche retributive