Risarcimento per danno morale: i criteri per la liquidazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 ottobre 2015, n.21782, ha stabilito che in materia di responsabilità civile, per la liquidazione dell’invalidità c.d. micropermanente (fino a 9 punti), in caso di assenza di tabelle normativamente determinate, come ad es. per le c.d. micropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del D.Lgs. n.38/00, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali, la cui utilizzazione è stata avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad ade-guata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.