16 Novembre 2021

Ripristinati i congedi parentali COVID

di Luca Vannoni

IL D.L. 146/2021 ha svolto la sua funzione di rianimatore anche nei confronti dei congedi parentali COVID 19, fino al 31 dicembre 2021, con l’articolo 9, che riprende la disciplina precedente, apportando, tuttavia, alcune significative modifiche.

In sintesi, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

– alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nel caso di infezione COVID del figlio, è evidente che anche il lavoratore sarà messo in quarantena e, pertanto, appare più conveniente il trattamento di malattia rispetto al trattamento del congedo parentale COVID 19, e cioè il 50% della RMG senza mensilità aggiuntive: tuttavia, nel caso in cui il lavoratore prosegua in quarantena con l’attività lavorativa, il congedo potrà essere utilizzato per singole giornate ovvero anche a ore.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità  accertata, ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, il congedo è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio, nelle medesime condizioni elencate per i figli under 14, a cui si aggiunge il caso di centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Riguardo le caratteristiche del congedo, oltre a sottolineare come possa essere preso anche a ore, come trattamento economico spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, T.U. marternità, a eccezione del comma 2 del  medesimo  articolo e, quindi, senza computare le mensilità aggiuntive.

I periodi di congedo, inoltre, sono coperti da contribuzione figurativa.

Come altra novità, si sottolinea come non rilevi più lo smart working, pertanto, come anticipato, il congedo potrà essere fruito anche dal lavoratore agile (anche a ore).

Il comma 3 si preoccupa di regolamentare l’efficacia della disposizione, facendola retroagire all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 e dando la possibilità di recuperare i congedi ordinari parentali.

Tali periodi, infatti,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall’inizio  dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021 durante i periodi che oggi danno diritto al congedo COVID (sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione  da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del  figlio), possono  essere convertiti a domanda nel congedo COVID e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Rimane la tutela ridotta in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni: uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra indicate (per figli disabili, come detto, non conta il requisito anagrafico), di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e  diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Come condizione di incompatibilità, detto dell’irrilevanza dello smart working, essa si verifica, oltre che per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo COVID, stante l’alternatività tra i genitori, anche nel caso in cui l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna delle stesse misure.

Per i figli conviventi minori di anni 14, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire del congedo, fino al 31 dicembre 2021, in caso di:

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

con riconoscimento  di un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera  stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

 

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