Rinuncia spontanea della lavoratrice madre a riposi giornalieri già richiesti
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.23 del 24 settembre, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art.39, D.Lgs. n.151/01, precisando che, qualora la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei riposi giornalieri previsti durante il primo anno di vita del bambino e già richiesti al datore di lavoro, quest’ultimo non risulta sanzionabile per violazione dell’art.39.
Il diritto a fruire dei riposi in questione ha infatti natura potestativa e non di obbligo: il datore di lavoro si trova in una posizione giuridica passiva di soggezione qualora la lavoratrice madre decida spontaneamente di non fruire dei riposi per alcune giornate.
Il Ministero sottolinea che gli organi di vigilanza possono effettuare verifiche relativamente alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione, pertanto è opportuno che la rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile a un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici etc.).