19 Gennaio 2021

Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale

di Luca Vannoni

Mantenendo il timido approccio che ha caratterizzato la normativa emergenziale COVID-19 in riferimento al contratto a termine, stante anche il permanere dello stato emergenziale, con la Legge di Bilancio 2021 si è esteso fino al 31 marzo 2021 il regime di deroga sulle causali per le proroghe e rinnovi, concesso una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite dei 24 mesi, così come previsto dall’articolo 93, D.L. 34/2020, e come successivamente modificato dall’articolo 8, D.L. 104/2020, in base al quale la vigenza del provvedimento è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dall’originario 30 agosto 2020.

Così come in tanti altri passaggi della Legge di Bilancio, il Legislatore ha ripreso pedissequamente, e in modo superficiale, il contenuto dei precedenti Decreti emergenziali, modificandone solo la data di vigenza.

Tenuto conto che, nel caso di specie, si tratta della terza proroga, sarebbe stato molto più semplice e utile prevedere un’acausalità generalizzata fino al 31 dicembre 2021, mantenendo i limiti di durata massimi del contratto a termine, considerato che il filo che lega in modo perfettamente elastico le limitazioni a tante attività con l’andamento dei dati di contagio non consente di avere orizzonti di programmazione definiti. Quanto meno, sarebbe stato utile eliminare il limite di una sola volta, soprattutto per quei datori di lavoro che, avendone beneficiato nei mesi precedenti, si trovano ora nella necessità di doversi misurare con la specificazione delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.L.gs. 81/2015, per poterne estendere la durata.

Analizzando la disposizione, la deroga prevista riguarda l’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, che, come è noto, prevede in via ordinaria l’obbligo di una delle causali contenute dall’articolo 19, comma 1, nel caso di proroga che comporti una durata del rapporto superiore a 12 mesi, ovvero sempre, a prescindere dalla durata, in caso di rinnovo.

La genericità di quasi tutti i termini utilizzati nella determinazione delle causali ne rende l’utilizzo estremamente pericoloso, con l’eccezione della causale sostitutiva.

Inoltre, sempre sulle causali, si ricorda che alla contrattazione collettiva non è stato in alcun modo demandato il potere di definire nuove causali o integrare quelle previste dall’articolo 19, comma 1.

Tornando alla deroga, per i contratti a termine in scadenza al 31 marzo 2021, se non è stato ancora raggiunto il limite massimo di 24 mesi, sarà possibile procedere, una sola volta con proroga o rinnovo, di durata non superiore a 12 mesi, senza l’obbligo di causale.

Come detto sopra, se si è già fruito di una proroga/rinnovo acausale ai sensi dell’articolo 93, rimane preclusa un’ulteriore deroga.

Ovviamente, se un contratto a termine è stato prorogato, senza causale, perché la durata complessiva risultava essere inferiore a 12 mesi (in questo caso non è necessaria l’applicazione della norma di deroga), e si trova a scadere tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, potrà essere ulteriormente prorogato in modo acausale per un periodo massimo di 12 mesi e fino al limite di 24 mesi.

Se fosse già stato prorogato per 4 volte, la deroga consente non solo di non specificare la causale, ma di poter effettuare anche la quinta proroga.

La questione della proroga senza causali si complica se, sfruttando la deroga in vigore al 31 dicembre 2020, un contratto a termine è stato rinnovato senza causale e, alla scadenza, si intenda procedere con una proroga del contratto: anche cambiando istituto, non è possibile accedere alla deroga delle causali, a meno che la durata complessiva del rapporto sia inferiore a 12 mesi.

In questo caso, tenuto conto che il rinnovo, ferma restando l’assenza di una chiara definizione normativa, consiste pur sempre in un contratto a termine che può essere oggetto di ulteriore proroga, regolamentata dalla disciplina ordinaria, se la durata del contratto originario più la durata del rinnovo fossero inferiori a 12 mesi, per il periodo residuo sarà possibile la proroga senza causale.

Nella complicata fase attuale, anche pochi mesi di acausalità possono semplificare la gestione dei rapporti a termine.

L’acausalità nella proroga, infatti, può essere presa in considerazione anche da chi si trova oggi a dover assumere a termine per la prima volta un lavoratore: stipulando prima un contratto breve fino al 30 marzo 2021 (ad esempio, 1° gennaio 2021-30 marzo 2021), e procedendo con la proroga acausale entro il termine previsto dal Legislatore, per una durata di 12 mesi, si riesce a sfruttare la norma di deroga per avere qualche mese di acausalità in più.

Entrando, poi, nel merito del termine ultimo fissato per la norma emergenziale, si fa presente che la data si riferisce al momento di stipulazione della proroga o del rinnovo, non tanto alla scadenza di essi.

Pertanto, la scadenza dei contratti potrà andare ben oltre il 31 marzo 2021, l’importante è che la sottoscrizione avvenga entro il 31 marzo 2021.

La possibilità di procedere a proroghe anticipate per i contratti che scadranno dopo il 31 marzo 2021, ipotesi che da un punto di vista contrattuale non presenta alcuna irregolarità, così da poter beneficiare dell’acausalità, potrebbe comportare rischi per il datore di lavoro. Si ricorda, infatti, che vi è un precedente sulla questione, riferita all’entrata in vigore del Decreto Dignità, dove si è stabilito che la proroga, diversamente da un contratto costitutivo, rileva proprio nel suo momento funzionale, cioè nel momento in cui esplica i propri effetti, e proprio in tal momento si determina la disciplina applicabile (Tribunale di Milano, 22 giugno 2020).

Lo stesso Tribunale meneghino, con una sentenza di pochi giorni successivi, del 10 agosto 2020, è giunta a esiti opposti, evidenziando in modo molto più lineare che è il momento di sottoscrizione dell’atto che determina la disciplina applicabile. Fermo restando che tale lettura sembra essere quella corretta, o perlomeno più vicina ai principi generali di diritto civile, sono evidenti i rischi di un quadro giurisprudenziale instabile (non potendosi ovviamente attendere pronunce di legittimità).

 

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