La rimessione alla Corte Costituzionale della contrattazione in deroga
di Evangelista BasileCon ordinanza del 3 febbraio scorso, la Corte d’Appello di Napoli ha sollevato la questione di incostituzionalità in relazione all’articolo 8, D.L. 138/2011 (la c.d. contrattazione “di prossimità” in deroga). Come noto, il comma 1 della norma citata prevede:
“1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
Nel caso di specie, la Corte ha visto nel dettato della legge alcuni profili di incostituzionalità, con riferimento in particolare agli articoli 2 e 39, comma 1 e 4, Costituzione, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari del contratto o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo.
Secondo la Corte territoriale, la norma – come formulata – rischia, da una parte, di rendere irrilevante la libertà sindacale del singolo di aderire a un diverso sindacato e, dall’altra, di avere effetti pregiudizievoli in capo al sindacato non firmatario, che si ritroverebbe a non avere alcun potere negoziale (quand’anche abbia firmato il contratto nazionale).
Ritenendo, peraltro, che l’articolo 8 ammetta un’efficacia erga omnes della contrattazione di prossimità anche in violazione di norme di legge e che, anzi, rischi addirittura di sancire una “disparità di trattamento”, anche in pejus tra i lavoratori, neppure limitandosi a regolare una situazione passata, la Corte d’Appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale.
Staremo, dunque, a vedere cosa deciderà la Corte Costituzionale, ma in un precedente del 2012 aveva già rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate in quel caso dalla Regione Toscana. All’epoca, il punto relativo alla violazione dell’articolo 39, Costituzione – pur invocato – era stato ben presto liquidato, sostenendo sommariamente che “si verte in materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato“. Adesso, di certo, non potrà esimersi dall’argomentare e risolvere l’annoso dibattito presente in dottrina e giurisprudenza sull’efficacia erga omnes dei contratti aziendali.
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