Rimborsi spese per ricarica del veicolo elettrico in fringe: indicazione AdE
di Redazione Scarica in PDFL’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 25 agosto 2023 n. 421, ha reso noti importanti chiarimenti in tema di tassazione dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per la ricarica elettrica del veicolo assegnato in uso promiscuo, nonché degli oneri sostenuti dagli assegnatari per il costo delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).
In particolare, l’Agenzia ritiene che l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il consumo di energia, lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore che, come tale, costituisce, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa (ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.) e fatte salve specifiche deroghe previste per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, l’Agenzia ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.