La riforma fiscale: un’opportunità persa
di Cristian ValsiglioLa nuova riforma fiscale recentemente approvata, tramite la Legge Delega fiscale, è volta a modificare la tassazione dei redditi da lavoro senza rivisitare i principi e le modalità di determinazione della base imponibile. Prima di analizzare gli elementi qualificanti presenti nella Legge Delega fiscale approvata dal Governo in ottobre, anche alla luce del disegno della Legge di Bilancio 2022, è utile ripercorrere alcuni principi generali che reggono il diritto tributario dei redditi da lavoro dipendente.
La Costituzione italiana, all’articolo 53, sancisce 2 fondamentali principi: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Il primo principio riguarda la capacità di produrre ricchezza tassabile, mentre il secondo riguarda la modalità di tassazione applicabile: chi guadagna di più è tassato maggiormente sulla base di un criterio di progressività. Per quest’ultimo motivo, l’articolo 11, Tuir, prevede aliquote a scaglioni di reddito progressive che vanno dal 23% al 43%. La determinazione finale della tassazione è, tuttavia, calmierata da oneri detraibili e detrazioni fiscali generalmente collegate alla produzione del reddito, alle condizioni familiari e alle tipologie di spese sostenute. Così si arriva all’imposta netta.
Ma veniamo alla Legge Delega fiscale approvata e in attesa di pubblicazione in G.U..
La riforma, almeno per ciò che riguarda il reddito di lavoro dipendente, non modifica la base imponibile, che, determinata ai sensi dell’articolo 51, Tuir, consiste in “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Gli interventi, infatti, riguardano: la definizione di un sistema duale, la rivisitazione delle aliquote e delle detrazioni, il superamento delle addizionali locali. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, mentre i redditi da lavoro continueranno a essere assoggettati a un sistema impositivo di tipo progressivo, gli altri redditi dovrebbero essere assoggettati a prelievo fiscale di tipo proporzionale. Il predetto sistema duale ha 2 obiettivi:
- diminuire gradualmente le aliquote di tassazione dei redditi da lavoro;
- riordinare le deduzioni e le detrazioni fiscali.
Mentre la riduzione delle aliquote medie effettive potrebbe essere raggiunta con la mera diminuzione delle aliquote nominali a scaglioni di reddito, ben più complessa risulta la rivisitazione delle deduzioni e delle detrazioni. Il predetto riordino dovrà essere affrontato partendo dai criteri di identificazione di quelle agevolazioni che possano essere meritevoli di interesse secondo i principi di equità ed efficienza dell’imposta. Le agevolazioni dovrebbero riguardare sia i lavoratori giovani sia i lavoratori con carichi familiari. L’articolo 8 della Legge Delega fiscale indica anche la necessità di procedere alla revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef tramite la trasformazione delle stesse in sovraimposte, garantendo, tuttavia, una tendenziale invarianza di gettito per gli enti locali. In attesa che possa prendere corpo la predetta Legge Delega, la Legge di Bilancio 2022 destina 8 miliardi di euro alla riduzione della pressione fiscale. Tale misura finanziaria è, in parte, rivolta alle persone fisiche, tramite la riduzione delle imposte, e, in parte, rivolta alle imprese, tramite la riduzione dell’Irap. La riduzione della pressione fiscale delle persone fisiche, in linea con quanto previsto dalla Legge Delega di riforma fiscale, riguarda una modifica delle aliquote progressive e una rivisitazione “organica” delle detrazioni fiscali.
Come sopra evidenziato, la vera assente tra le modifiche della riforma fiscale è la base imponibile.
L’attuale redditualità dei lavoratori dipendenti si fonda su principi previsti dal D.Lgs. 314/1997, con limiti di esenzioni che, ormai da circa 25 anni, sono immodificati e hanno perso il loro reale significato economico con il passare del tempo e con il passaggio all’euro. Si pensi al limite di esenzione delle diarie in caso di trasferta, ormai fermo alle vecchie 90.000 lire, o, ancora, al limite di esenzione dei fringe benefit di 500.000 lire, che solo per gli anni 2020 e 2021 è stato eccezionalmente raddoppiato, ma che richiederebbe, invece, una modifica strutturale.
Ma restano altri vuoti legati alle nuove tecnologie e alle nuove organizzazioni di lavoro. Lo strumento di lavoro, ovvero i costi sostenuti dal lavoratore nel mero interesse del datore di lavoro, si mescolano tra loro e non è più facile delineare in modo chiaro ciò che crea ricchezza tassabile da ciò che, invece, è rimborsato o erogato a titolo risarcitorio. Ci sarebbe un bel lavoro da fare; forse con la Delega di riforma fiscale appena approvata si è persa l’occasione per riaggiornare in modo pieno l’attuale diritto tributario del lavoro.
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