Riforma dell’accertamento della disabilità: modifiche introdotte dal D.L. 202/2024
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L’Inps, con messaggio n. 766 del 3 marzo 2025, ha illustrato le novità introdotte in materia di riforma dell’accertamento della disabilità, ex D.Lgs. 62/2024, dall’articolo 19-quater, D.L. 202/2024, in sede di conversione in L. 15/2025. I commi 1 e 3 dell’articolo 19-quater, D.L. 202/2024, rubricato “Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità”, hanno apportato le seguenti novità:
- a decorrere dal 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, D.Lgs. 62/2024, sono estese alle Province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento, Aosta;
- l’elenco delle patologie interessate dalla sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione di base è stato ampliato, includendo anche le disabilità connesse all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.
I criteri di accertamento delle nuove patologie sono stabiliti con regolamento da adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 15/2025, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al D.Lgs. 62/2024.
Il comma 2 dell’articolo 19-quater, D.L. 202/2024, ha rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della riforma. Pertanto, la fase di sperimentazione di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, iniziata il 1° gennaio 2025, si concluderà il 31 dicembre 2026.
Coerentemente, sono stati aggiornati i termini previsti dal D.Lgs. 62/2024 per una serie di adempimenti normativi:
- il regolamento del Ministro della salute di cui all’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 62/2024, con cui si deve provvedere all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, dev’essere adottato entro il 30 novembre 2026;
- è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2026 (articolo 35, comma 1, D.Lgs. 62/2024);
- sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto disposto dalla L. 104/1992 (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 62/2024);
- le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della riforma trovano applicazione alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 62/2024);
- alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti alla sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi attualmente in vigore (articolo 35, comma 3, D.Lgs. 62/2024).