18 Luglio 2019

Rifiuto del tentativo di conciliazione: deposito del ricorso entro 60 giorni

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 maggio 2019, n. 14057, ha stabilito che, ai sensi del riformulato articolo 6, L. 604/1966, se alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato effettuata dal lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato deposito presso la commissione della memoria difensiva nei 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a depositare, in virtù della previsione del citato articolo 6, comma 2, il ricorso al giudice nel termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione – in ragione della natura speciale della disciplina – la regola generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all’articolo 410, comma 2, c.p.c..

 

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