8 Giugno 2023

Riduzione sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali

di Roberto Lucarini Scarica in PDF

Il nostro sistema previdenziale, nel prevedere il carico contributivo ripartito tra datore e lavoratore, si basa sull’istituto della ritenuta mensile in busta paga; il datore trattiene al lavoratore la sua quota contributiva e provvede a versarla all’Inps, assieme alla propria parte.

E se il datore di lavoro omette il versamento?

L’apparato sanzionatorio, nel testo ante novella disposta dal recente decreto lavoro (D.L. 48/2023), scinde in due distinte ipotesi tali atti omissivi:

  1. un primo, che mantiene un rilievo di natura penale, riservato ad omissioni di versamento di ritenute superiori ad € 10.000 annui: punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032;
  2. un secondo, che non rileva ai fini penali, riguardante omissioni di versamento di ritenute non superiori ad € 10.000 annui: punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000.

Non occorreva un fine interprete per osservare come la sanzione di tipo amministrativo, posta per la casistica extra penale, risultasse del tutto spropositata; a fronte di una pur modesta omissione, infatti, il datore si vedeva recapitare atti di irrogazione di sanzioni a dir poco terribili, pur considerando che col tempo l’Inps, in via amministrativa, aveva cercato di ammorbidirne il peso (Msg. n. 3516/2022).

Ricordo che la sanzione amministrativa viene posta al fine di presidiare l’interesse generale di fronte ad un comportamento illecito messo in atto da un soggetto; ma tale presidio deve pur sempre essere proporzionato al danno arrecato. In tal senso, si era chiaramente espressa anche la Corte UE (Sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20).

Finalmente un avveduto Legislatore ha pensato di rimodulare tale sanzione, espungendo dal testo normativo le parole “da € 10.000 ad € 50.000” e sostituendole con “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”; un approccio più concreto e rispettoso dei principi di diritto.

Subito dopo il vigore della novella normativa, tuttavia, si era discusso circa la possibile retroattività dell’efficacia della nuova sanzione amministrativa, memori di una Sentenza della Corte Costituzionale (Sent. n. 193/2016) la quale, in sintesi, non escludeva un’applicazione retroattiva della norma amministrativa, specie laddove vi fosse un’eccessiva penalizzazione da parte della norma previgente.

A risolvere la vexata quaestio ha pensato l’Istituto previdenziale, stavolta molto sollecito, con l’emissione del Msg n. 1931. Andando a spaziare tra Suprema Carta e Corte costituzionale, per giungere addirittura fino alla Corte Europea per i diritti dell’uomo, l’Inps indica, in sintesi, che “la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma … rende sostenibile un’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem”.

Superato tale scoglio il messaggio propone, nell’allegato 1, una sorta di tabella operativa per la quantificazione della sanzione, tenendo conto anche delle ipotesi di recidiva. Il testo di prassi, inoltre, identifica gli adempimenti amministrativi necessari a riallineate, con le previsioni della novella normativa, gli atti sanzionatori già notificati ai trasgressori; è evidente, infatti, che sarà necessario un ricalcolo.

Diverse sono le ipotesi operative, per la cui pratica definizione si rimanda alla lettura del testo del messaggio citato.

Viene, infine, indicato che forme di ricalcolo “non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, in quanto per la predetta fattispecie il procedimento sanzionatorio è definito”. In sostanza: se hai già pagato l’intera sanzione, nella vecchia vessatoria misura, nulla puoi chiedere indietro.

Una sorta del sempre valido principio: “chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scordiamoci ‘o passato”.

Si certo, scordiamo il passato; ma soprattutto dimentichiamo quel genio – che ha ideato una simile forma sanzionatoria del tutto spropositata – con la speranza che adesso sia a fare un altro mestiere.

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