Riduzione premi e contributi assicurativi anno 2025: misura della riduzione
di Redazione Scarica in PDFL’Inail, con circolare n. 46 del 23 dicembre 2024, ha fornito indicazioni sulla riduzione dei premi speciali per i settori per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato.
Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, L. 147/2013, ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe.
Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, L. 147/2013, fissata nella misura del 14,80% dal D.I. 24 settembre 2024, si applica esclusivamente:
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958;
- ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.
In caso di attività iniziata da oltre un biennio, per l’anno 2025 la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.
In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione dev’essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività (data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023). Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio on line “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”, disponibile in www.inail.it – servizi on line. Per il settore agricoltura, la domanda dev’essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura” pubblicato in www.inail.it – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo. Il modulo dev’essere trasmesso tramite pec a dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.