Riduzione del cuneo fiscale: aumento dell’esonero contributivo di 4 punti percentuali
di Cristian Valsiglio Scarica in PDFL’articolo 39 del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) prevede, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’aumento della percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2% al 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, e dal 3% al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta salvaguardata la posizione contributiva-previdenziale del lavoratore.
Premessa
L’ambizioso obiettivo della riduzione del cuneo fiscale si concentra sul potere d’acquisto del lavoratore dipendente trascurando la riduzione del costo del lavoro. Il senso dell’operazione, tuttavia, è fortemente giustificato dall’effetto inflattivo che ha prodotto un incremento dei prezzi anche dei beni di prima necessità. Trattasi di un aiuto sul netto del dipendente senza penalizzare la sua posizione previdenziale; infatti, la stessa disposizione afferma che “Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Per tale motivo l’azione del governo è molto apprezzabile. L’investimento economico dello Stato è corposo. Infatti, come previsto dal comma 2, articolo 39, D.L. 48/2023, il Governo mette a disposizione 4.064 milioni per l’anno 2023 e 992 milioni per l’anno 2024.
L’esonero contributivo per l’anno 2023
L’articolo 39, Decreto Lavoro incrementa l’esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del dipendente, così potenziando la misura che già la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva previsto per tutto l’anno 2023 replicando quanto previsto nel 2022.
In sostanza, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dell’esonero dei predetti contributi è aumentata di 4 punti percentuali rispetto alle misure che saranno in vigore fino al mese di giugno. Ma attenzione, il predetto potenziamento non si estende alla tredicesima mensilità per espressa previsione normativa, motivo per il quale il mese di dicembre si caratterizzerà da un doppio regime: la mensilità di dicembre fruirà dell’incremento di esonero del 4%, mentre la tredicesima no.
Per capire come si inserisce l’incremento del 4% sull’attuale contesto normativo è opportuno, seppur brevemente, ricordare la disposizione presente nella Legge di Bilancio 2023.
Tale disposizione, rivedendo la formulazione dello sgravio rispetto alle misure applicate per l’anno 2022, ha previsto una riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, pari:
- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro;
- oltre tale importo non sono previsti punti percentuali di esonero.
È importante evidenziare che tale disposizione è valida per i periodi paga da gennaio a dicembre 2023 e la riduzione deve essere parametrata su base mensile per 13 mensilità.
Ora la novella normativa, inclusa nel Decreto Lavoro, prevede, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’incremento di 4 punti percentuale dell’esonero sopra riepilogato, con i seguenti effetti:
- per le retribuzioni imponibili fino a 1.923 euro l’esonerò sarà pari al 7%;
- per le retribuzioni imponibili superiori a 1.923 euro e non eccedenti 2.292 euro: l’esonero sarà pari al 6%;
- per le retribuzioni imponibili eccedenti le predette soglie non vi sarà alcun esonero.
Gli effetti “mancati” sulla tredicesima
La Legge di Bilancio 2023 prevede che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore che consente l’applicazione dello sgravio debba essere maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Così affermando, l’esonero opera anche sull’aliquota IVS applicabile alla tredicesima mensilità. Ora, e questa è una grossa novità del D.L. 48/2023, la nuova disposizione che incrementa di 4 punti percentuali l’esonero non si applica al rateo di tredicesima mensilità; difatti la nuova norma tiene a precisare che l’aumento è da intendersi “senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”.
Riepilogo dell’esonero alla luce del Decreto Lavoro
In attesa della conversione in Legge del Decreto Lavoro e degli opportuni chiarimenti da parte dell’Inps è possibile riepilogare gli effetti dell’esonero contributivo derivante dal coordinato disposto della Legge di Bilancio 2023 e del D.L. 48/2023 secondo lo schema di seguito riportato:
Periodo paga | Retribuzione Imponibile* | Esonero contributivo |
da gennaio a giugno | fino a 1.923 euro | 3% |
da gennaio a giugno | tra 1.924 euro e 2.692 euro | 2% |
da gennaio a giugno | oltre 2.692 | 0% |
da luglio a dicembre | fino a 1.923 euro | 7% |
da luglio a dicembre | tra 1.924 euro e 2.692 euro | 6% |
da luglio a dicembre | oltre 2.692 | 0% |
tredicesima | fino a 1.923 euro | 3% |
tredicesima | tra 1.924 euro e 2.692 euro | 2% |
tredicesima | oltre 2.692 | 0% |
* Si ricorda che non trattasi di scaglioni ma di fasce retributive, pertanto chi eccede i 2.692 non ha diritto ad alcun esonero. |
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.