15 Ottobre 2021

Ricorsi ai Comitati per il lavoro: competenza e profili operativi

di Redazione

L’INL, con nota n. 1551 del 13 ottobre 2021, al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte dei Comitati di cui all’articolo 17, D.Lgs. 124/2004, chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi “avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”, ha offerto indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota n. 8731 del 12 ottobre 2021.

La nota, dopo aver ricordato i concetti di sussistenza e riqualificazione del rapporto, ha precisato che possono essere discussi dal Comitato i ricorsi concernenti la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015, benché in tali casi non si sia in presenza di una vera e propria “riqualificazione” del rapporto, ma di un’estensione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni “che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Viceversa, non rientrano nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (accertamento orario full-time in luogo del part-time).

Dalla presentazione tempestiva del ricorso decorrono i 90 giorni concessi al Comitato per decidere e, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 124/2004, “decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”. Al riguardo l’INL ritiene che, al superamento dei 90 giorni e pur a fronte del “silenzio significativo”, sia sempre possibile, da parte del Comitato, l’adozione di una decisione espressa, purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine. Ciò anche al fine di mantenere pressocché inalterate le tempistiche dettate dalla legge per l’espletamento delle eventuali e successive procedure di carattere sanzionatorio, quali l’emissione dell’ordinanza ingiunzione, che, come noto, deve effettuarsi entro il termine prescrizionale di cui all’articolo 28, L. 689/1981.

Inoltre, la nota evidenzia la necessità di prestare attenzione, da parte degli Uffici di raccordo, alla tempistica di trasmissione delle istruttorie al Comitato (ovvero entro 30 giorni precedenti lo spirare del termine dei 90 giorni per la decisione), tempistica peraltro funzionale a verificare l’eventuale pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981. Così come, in caso di adempimento alla diffida, anche il pagamento in misura ridotta determinerebbe l’estinzione del procedimento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del gravame amministrativo.

 

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