Riconteggio debiti annullati: l’Inps proroga i termini della richiesta
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio 28 novembre 2023, n. 4244, comunica il differimento del termine per la presentazione delle richieste di riconteggio dei debiti annullati in base a quanto previsto dall’articolo 23–bis, D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Con il messaggio Inps n. 4244/2023 (che tra gli altri richiama anche la circolare Inps n. 86 del 10 ottobre 2023) viene previsto il differimento alla data dell’11 novembre (in luogo di quella del 10 novembre inizialmente fissata) per trasmettere le domande di riconteggio, ferma restando il termine del 31 dicembre per il pagamento (in unica soluzione) delle somme oggetto di riconteggio.
Nello specifico, la norma in oggetto prevede che i soggetti iscritti alla Gestione Separata, così come alle Gestioni Autonomi Artigiani e Commercianti possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di stralcio “mille euro” ai fini della piena implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
Il fondamento di tale previsione trae origine dal fatto che per le suddette categorie di lavoratori la posizione contributiva è implementata in base all’effettivo versamento contributivo, essendo escluse dall’automaticità delle prestazioni pensionistiche.
In tal senso è possibile richiedere ai fin dell’implementazione della posizione assicurativa:
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4, D.L. n. 119/2018 che prevedeva lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010;
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, Legge n. 197/2022 di bilancio per l’anno 2023 che prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.