Riconoscimento e revoca dei fringe benefit: il caso dell’auto a uso promiscuo
di Luca VannoniIl trattamento economico del lavoratore, oltre che dalla retribuzione in moneta, minimi, superminimi e indennità varie, può comporsi anche di forme retributive in natura, che vanno a comporre un vantaggio accessorio (c.d. fringe benefit).
I fringe benefit possono assumere le più svariate forme, non esiste sostanzialmente una predeterminazione legale, ma devono determinare un’utilità economica in favore del lavoratore, diretta o secondaria. Non rileva, infatti, che la ragione che porta al riconoscimento del fringe benefit sia di carattere prevalentemente aziendale e organizzativa, l’importante è che il lavoratore abbia un vantaggio di evidenza economica distinto dall’esecuzione del rapporto di lavoro.
Un chiaro esempio è rappresentato dalla concessione dell’auto a uso promiscuo, dove l’autoveicolo fornito dal datore di lavoro al dipendente, oltre a rappresentare uno strumento di lavoro, può essere utilizzato anche nella vita privata del lavoratore.
L’intreccio che si genera tra esigenze aziendali e aspetti retributivi, nel momento in cui dovessero venir meno le prime, crea non semplici problemi operativi, tenuto conto che, nel momento in cui il fringe benefit assume rilevanza retributiva, trova applicazione il principio dell’irriducibilità della retribuzione, in base al quale il trattamento retributivo collegato con la professionalità del lavoratore può essere oggetto solo di incremento e mai di riduzione.
In linea generale, tale contrasto si può porre con ogni forma di fringe benefit (si pensi all’abitazione concessa in uso per esigenze lavorative), ma è sicuramente con l’auto aziendale che si pongono le questioni più complesse.
Prima di addentrarci nelle specificità dei fringe benefit, è bene ricordare che il principio dell’irriducibilità della retribuzione trova il suo fondamento nell’articolo 2103, cod. civ., norma che tutela la professionalità del lavoratore, sia in termini sostanziali che retributivi. Nel testo ora vigente dell’articolo 2103 cod. civ., al comma 5, si stabilisce espressamente che il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento retributivo in godimento anche nel caso di variazione in peius delle mansioni, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa, le c.d. indennità modali, i trattamenti accessori e/o variabili, legati alle particolari modalità di luogo, svolgimento e rischio di una mansione lavorativa.
Sancire il diritto alla professionalità del lavoratore equivale a tutelarne il valore retributivo.
Ad ogni modo, anche in assenza di una specifica previsione all’interno dell’articolo 2103, cod. civ., tenuto conto del principio di proporzionalità previsto nell’articolo 36, comma 1, Costituzione, in base al quale la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, la retribuzione raggiunta per compensare le qualità professionali essenziali non potrà essere oggetto di alcun intervento di riduzione unilaterale da parte del datore di lavoro.
Nel caso dell’auto ad uso promiscuo, la questione dell’irriducibilità sicuramente si complica, in quanto la concessione del veicolo, come anticipato, si genera da un’esigenza di lavoro e poi, come componente ulteriore e sicuramente non marginale per il valore economico, un elemento retributivo in natura.
La regolamentazione e la relativa formalizzazione appaiono passaggi fondamentali per poter procedere con una successiva revoca a condizioni prefissate.
Basti pensare a possibili concessioni temporanee di auto aziendali (ad esempio, al lavoratore vengono richieste, nell’ambito del legittimo ius variandi, temporaneamente mansioni che comportano una serie di trasferte ricorrenti, ordinariamente non richieste), dove, oltre alla durata predeterminata del riconoscimento dell’auto aziendale, si deve prevedere nell’accordo di concessione, per evitare conseguenze retributive alla revoca, che l’utilità economica relativa all’uso privato dell’auto ha carattere temporaneo, una sorta di una tantum relativa a quella situazione contingente, senza che entri a far parte della retribuzione ordinaria del lavoratore.
Più precisamente, se l’autoveicolo aziendale viene concesso per un breve periodo, nell’assegnazione si potrà specificare, come condizione di miglior favore, che l’utilizzo sarà esteso anche alla vita privata del lavoratore, senza che si consolidi alcun diritto stabile di carattere retributivo.
Ipotesi diametralmente opposta è quella in cui l’auto aziendale ad uso promiscuo viene espressamente indicata come elemento del trattamento retributivo del dipendente: è chiaro, in questo caso, oltre alla necessità di specificare comunque la possibilità di revoca del fringe benefit, che dovrà essere gestita anche la parte retributiva, in quanto la qualificazione espressamente retributiva rende applicabile il principio di irriducibilità della retribuzione, applicabile alle componenti ordinarie legate alla professionalità del lavoratore.
Per definire ulteriormente il punto di valico, è interessante ragionare anche nell’ottica del nuovo comma 5 dell’articolo 2103, cod. civ.: le variazioni di mansioni devono comportare la conservazione del trattamento retributivo, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nel primo caso, si può pacificamente sostenere che la componente retributiva dell’auto è comunque strettamente connessa alle (temporanee) mansioni assegnate al dipendente e, quindi, il dettaglio contrattuale troverebbe un diretto riscontro anche a livello normativo.
Se la concessione dell’auto fa parte del trattamento economico complessivo del lavoratore, la componente retributiva dell’auto, relativa all’utilizzo nella sua vita privata, viceversa, sarebbe sganciata dalle modalità in cui viene svolta la prestazione di lavoro e, pertanto, non potrebbe essere oggetto di una riduzione unilaterale da parte del datore di lavoro.
Può succedere, ovviamente, che il riconoscimento dell’auto non sia stato oggetto di alcuna regolamentazione: in questo caso, la corretta gestione dovrà tenere in considerazione, oltre alle regole di carattere generale sopra menzionate, eventuali usi aziendali consolidati; nel vivere quotidiano delle aziende, l’utilizzo anche nella sfera privata del lavoratore può essere frutto di una semplice autorizzazione da parte datoriale, accompagnata da una gestione fiscale (e contributiva) del tutto carente – che ovviamente presta il fianco a possibili contestazioni da parte degli organi ispettivi.
Sul punto è interessante richiamare la recente sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. lavoro, 15 settembre 2020. Il ricorrente aveva avuto a disposizione (dal 2000 al 2018), per l’espletamento delle proprie mansioni, un mezzo aziendale di servizio, oggetto poi di autorizzazione, prima verbale e poi con atto formale, all’utilizzo per scopi ed esigenze di carattere personale e familiare, con la possibilità di concederne l’uso anche a familiari/conviventi, e successivamente revocata senza l’erogazione dell’equivalente in denaro: pur riconoscendo la possibilità di revocare il benefit unilateralmente da parte del datore di lavoro, il giudice veneziano evidenzia in modo netto come da tale scelta non possa derivare la conseguenza – illegittima – di ridurre il trattamento retributivo fondamentale del lavoratore. La concessione in uso promiscuo dell’autovettura, effettuata dal datore di lavoro in esecuzione di specifico accordo in tal senso, con caratteri di continuità e stabilità per oltre 10 anni, assume infatti i caratteri dell’elemento retributivo in natura.
Secondo il Tribunale di Ivrea, sentenza 21 maggio 2019, la quantificazione del controvalore dell’auto aziendale va determinato “con riguardo alle tariffe ACI e secondo i criteri dettati dall’art. 51 TUIR ….Occorre, infatti, rilevare che il controvalore dell’autodeterminato sulla base dell’art. 51 TUIR, è idoneo e sufficiente, secondo una valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., a remunerare il lavoratore del mancato utilizzo del bene aziendale per fini personali e a mantenere inalterato il livello di retribuzione”.
La disposizione fiscale, attualmente in vigore, comporta problematiche non semplici da risolvere.
Se, fino a al 30 giugno 2020, per la determinazione del valore fiscale per gli autoveicoli (compresi motocicli e i ciclomotori) concessi in uso promiscuo, si assumeva il 30% dell’importo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, dal 1° luglio 2020 l’imponibile fiscale (e contributivo) è determinato in via primaria da valori connessi con le emissioni inquinanti (che modificano le percentuali applicabili alle tabelle Aci) e non solo dal valore intrinseco del fringe benefit.
Senza entrare nel merito delle questioni di carattere fiscale[1], è evidente che la definizione di un controvalore retributivo per la revoca del fringe benefit, affinché non sia oggetto di valutazioni al momento difficili da prevedere, deve essere oggetto di specifica previsione nell’accordo di concessione e, si ritiene, nulla vieta che le parti prevedano valori convenzionali diversi rispetto a quelli che saranno i criteri di tassazione, mantenendo, ad esempio, il 30%: ovviamente, tale valore ha effetto vincolante solo per aspetti di carattere retributivo.
Sotto tale ottica, non avrebbe alcun senso legare il valore retributivo a parametri che nulla hanno a che vedere con l’effettivo valore del veicolo (si veda anche la rilevanza, ai fini fiscali, della formale concessione del veicolo).
Sulla questione, si deve tenere in considerazione l’eventuale impatto di trattenute concordate con il dipendente, che vanno a ridurre l’imponibile fiscale e, contestualmente, il valore retributivo della concessione dell’auto.
Se viene definito il valore retributivo nell’accordo di concessione dell’auto e, dopo aver precisato che si intende rispondere a una mera esigenza organizzativa e non si vuole riconoscere alcun effetto retributivo come corrispettivo della professionalità del lavoratore, pur riconoscendo la legittimità di utilizzo nella vita privata (espressamente regolamentato), si potrebbe procedere con una trattenuta mensile pari al valore retributivo dell’uso dell’auto: nel momento in cui venisse revocata l’auto verrebbe contestualmente meno la trattenuta, senza il riconoscimento di alcun successivo elemento retributivo.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
5 Agosto 2021 a 10:44
Buongiorno, come si deve (può) calcolare il fringe benefit per un auto immatricolata prima di luglio 2020 e data in uso promiscuo al lavoratore a partire dal 01 luglio 2021?
6 Agosto 2021 a 10:01
Buongiorno,
da quanto capisco nemmeno formule come quelle sottoriportate potrebbero evitare la corresponsione di una retribuzione monetaria equivalente, in caso di revoca di utilizzo auto. Corretto?
Poichè le mansioni che Ella svolge impongono frequenti spostamenti, la nostra Società Le concede in uso promiscuo – personale oltre che finalizzato allo svolgimento delle mansioni di cui sopra – la vettura di servizio tipo ………. targata ……….
2. prende atto che la vettura è assegnata in funzione dello svolgimento di mansioni che generalmente implichino spostamenti e trasferta o di precisi obiettivi commerciali
3. riconosce pertanto il diritto della società a revocare l’attribuzione dell’autovettura nel caso di affidamento di mansioni che, a giudizio dell’azienda, non comportino l’assegnazione della stessa
Non mi è chiara invece la soluzione della trattenuta (che vedrei solo in caso di fatturazione del benefit che pertanto non risulterebbe più tale): si intende una trattenuta dal lordo? in tal caso si ridurrebbe la retribuzione imponibile a svantaggio della contribuzione e delle imposte.
Grazie