Ricollocazione al lavoro: requisiti
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 maggio 2016, n.9292, ha stabilito che il requisito della ricollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n.68/99 e l’entrata in vigore della L. n.247/07, può dirsi sussistente qualora l’interessato che ne ha l’onere provi:
- di non aver svolto attività lavorativa;
- di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. n.68/99, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine.
Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n.68/99, art.8.