Ricollocamento: spetta al lavoratore individuare un posto alternativo
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 luglio 2015, n.14807, in tema di assolvimento dell’onere della prova sull’impossibilità di ricollocare il lavoratore in posizioni equivalenti o inferiori, ha stabilito che anche il lavoratore deve contribuire, allegando l’esistenza di altri posti di lavoro in cui poteva essere utilmente ricollocato.
Nel caso di specie, mentre l’azienda risultava aver dimostrato la ragione giustificatrice del licenziamento, unitamente alla tempestiva deduzione dell’inesistenza di altre mansioni utili, da valutarsi, considerato il lungo tempo trascorso dall’assunzione della lavoratrice come assistente socio-sanitaria e le ridotte dimensioni dell’azienda, sufficienti a dimostrare, anche presuntivamente, l’inutilizzabilità della lavoratrice in altre mansioni utili e legittime, quest’ultima si era limitata a dedurre di poter lavorare quale ausiliaria socio-sanitaria.
In conclusione, una volta ritenuto giustificato il licenziamento sarebbe stato onere della lavoratrice indicare puntualmente un posto alternativo, onere che invece è rimasto del tutto inadempiuto. Pertanto la Suprema Corte respinge il ricorso della lavoratrice.