Ricezione modelli 730-4: modificato il provvedimento
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.40056 del 16 marzo, ha apportato modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2013 e aggiornato le istruzioni al modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Il punto 3.2 è stato sostituito come segue “I sostituti d’imposta che ricevono i risultati contabili di contribuenti per i quali non sono tenuti all’effettuazione delle operazioni di conguaglio restituiscono i modelli 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, che restituiscono i modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto previsto al punto 6.5. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, con riferimento ai risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti“.