Revoca sospensione in caso di inottemperanza pagamento dell’importo residuo
Il Ministero del Lavoro, con nota n.10084 del 18 maggio, ha indicato le modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione, ex art.14, co.5-bis, D.Lgs. n.81/08. La revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento di una somma aggiuntiva nella misura del 25% del totale. L’importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi, decorrenti dal giorno di presentazione dell’istanza di revoca.
Il Ministero precisa che, coerentemente con la modulistica già in uso, sia l’importo parziale o totale versato all’atto della revoca sia l’importo dilazionato residuo comprensivo della maggiorazione del 5% vanno imputati nel modello di versamento F23 per il 70% al codice 698T e, per il restante 30%, al codice 79AT.
Alla scadenza del termine di 6 mesi l’importo diviene esigibile, atteso che, per espressa previsione di legge, il provvedimento di revoca della sospensione che accoglie l’istanza di pagamento dilazionato acquista efficacia di titolo esecutivo.
Dal giorno successivo alla scadenza dei 6 mesi iniziano a decorrere, sulla somma dovuta, gli interessi al saggio legale ai sensi del codice civile. Viene precisato che, ai fini della successiva iscrizione a ruolo, i codici attualmente in uso per la maxisanzione non possono essere utilizzati per le somme di cui all’art.14, co.4, lett.c), D.Lgs. n.81/08.
La nota comunica che Equitalia, nei prossimi giorni, procederà al rilascio di nuovi codici ruolo per l’iscrizione delle somme dovute – ripartite sempre nella misura del 70% e del 30% – che verrà effettuata con minute di ruolo predisposte e inviate separatamente rispetto a quelle compilate per la riscossione delle sanzioni amministrative, al fine di consentire il calcolo automatico degli interessi legali a decorrere dalla scadenza semestrale.
Infine, in considerazione della maturazione degli interessi legali e della gestione delle iscrizioni di tali somme in minute separate, la nota raccomanda al personale ispettivo la trasmissione delle pratiche di sospensione all’ufficio legale e del contenzioso avente sede nel luogo di accertamento dell’illecito nel termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre: tale termine è funzionale a verificare l’eventuale effettuazione del pagamento entro il termine di legge.