25 Ottobre 2024

Reti tra professionisti: un’ottima opportunità in attesa di chiarimenti

di MpO & partners Scarica in PDF

Nei precedenti contributi pubblicati abbiamo affrontato il delicato tema del passaggio generazionale dei professionisti e dei modelli aggregativi più utilizzati.

Particolarmente interessante è il contenuto della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, meglio conosciuta come il Jobs Act lavoratori autonomi, la quale consente ai professionisti di costituire reti esercenti la professione, di partecipare a reti fra imprese, di costituire consorzi stabili professionali oppure associazioni temporanee professionali.

Più precisamente, l’articolo 12, comma 3, della Legge in commento prevede che “Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

Pertanto, “Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati” i professionisti potranno scegliere strumenti o forme alternative di aggregazione quali:

  • la costituzione di una rete fra professionisti: con scelta tra rete contratto (senza soggettività giuridica e fiscale) o rete soggetto (con autonoma soggettività giuridica e fiscale). Tale possibilità è data dall’espresso richiamo della norma e quella relativa alle reti d’impresa (Legge n. 33 del 9 aprile 2009);
  • la partecipazione alle reti miste (professionisti-imprese);
  • la costituzione di un consorzio;
  • la costituzione di un’associazione temporanea finalizzata ad uno specifico progetto.

Sino a poco tempo fa ci si poneva il problema della fattibilità di tali modalità di aggregazione in quanto le reti nascono tramite la pubblicità ovvero a seguito della registrazione della rete al Registro Imprese (così come previsto dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti del D.L. 5/2009). Tale iscrizione, però, è impossibile per i professionisti (a meno che non siano costituiti sotto forma di Società Tra professionisti) e pertanto si faceva discendere l’impossibilità di costituzione di reti pure tra professionisti.

A chiarimento, in tema di contratti di rete tra professionisti e misti, è intervenuto il MISE con parere prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020.

La questione posta all’attenzione del MISE riguarda:

  1. la rete “pura” costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese (quesito 1);
  2. la rete “mista” costituita tra professionisti iscritti all’Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali (quesito 2).

Il MISE chiarisce che – con l’entrata in vigore della Legge n. 81 del 2017 – il legislatore ammette che i professionisti possano costituire reti e partecipare a contratti di rete “misti”.

È il caso di precisare che, qualora il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di Società tra Professionisti (STP), attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

In definitiva, il MISE afferma che le reti “pure” tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Su tale argomento è intervenuto anche il Deputato Morrone ne corso di aprile u.s. con una proposta di modifica del Decreto legge10 febbraio 2009, n.5.

Il Deputato nell’evidenziare che “Attraverso il contratto di rete, infatti, anche i professionisti possono accrescere le loro capacità e la loro competitività sul mercato sia in ambito squisitamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell’approccio al nuovo settore di mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei), oppure attraverso la multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, le gestioni familiari e l’euro progettazione). La rete rappresenta quindi un’efficace forma di aggregazione che consente non solo di ottimizzare le risorse, ma costituisce un valido strumento per la realizzazione di obiettivi strategici, permettendo allo studio monoprofessionale di diventare un soggetto competitivo, seppur fisicamente lontano tra singoli elementi che accede al mercato con nuove e rinnovate capacità.” Propone una modifica normativa con l’obiettivo introdurre “una disciplina normativa ad hoc per il contratto di rete tra professionisti. Nello specifico, all’articolo 1 si enunciano gli obiettivi e le finalità della legge, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla normativa nazionale ed europea; all’articolo 2 si modifica il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo, all’articolo 3 del medesimo che disciplina i distretti produttivi e le reti di imprese, la costituzione di reti soggetto anche tra partecipanti non iscritti al Registro delle Imprese ma agli Albi professionali di riferimento e vincolando l’obbligo pubblicitario all’annotazione presso il proprio Albo di afferenza dell’indicazione di appartenenza alla rete, anziché nella sezione del registro delle imprese. L’articolo 3 estende la disciplina prevista dai commi 54- 89 (cosiddetto regime forfetario) anche all’istituendo contratto di rete tra professionisti. L’articolo 4 reca una modifica al Testo Unico delle Imposte sui redditi estendendo la disciplina prevista all’articolo 73 anche alle reti soggetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo strumento della rete tra professionisti ha bisogno di chiarimenti normativi in quanto, ad oggi, risulta di difficile e rara applicazione.

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