18 Giugno 2021

Regime fiscale per le retribuzioni maturate nell’anno precedente

di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 408 del 16 giugno 2021, ha offerto chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle retribuzioni corrisposte per prestazioni maturate nell’anno precedente.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir, prevede che siano soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di Leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche) o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. situazioni di fatto).

Quindi, affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

  • derivi da Leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
  • oppure sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo possa o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

 

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