5 Ottobre 2020

Regime fiscale dei contributi versati all’Ente bilaterale e delle prestazioni erogate

di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, ha chiarito che i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di Legge. La norma citata, infatti, non esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per Legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali. A tale conclusione non si perviene qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi a un ente o a una cassa. In tale ipotesi, infatti, il pagamento dei contributi all’ente o alla cassa da parte del datore di lavoro, rispondendo a un suo interesse esclusivo, non genererà materia imponibile per i lavoratori.

Inoltre, l’Agenzia precisa che, affinché i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro risultino imponibili nei confronti dei lavoratori, è necessario che questi siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.

Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, la risoluzione chiarisce che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6, Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

 

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