19 Ottobre 2017

Recupero dei benefici normativi e contributivi: ulteriori indicazioni dall’INL

di Redazione

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 255/2017/RIS del 17 ottobre 2017, ha offerto ulteriori indicazioni operative, condivise con Inps e Inail, in risposta a specifiche richieste pervenute in merito al recupero dei benefici normativi e contributivi indebitamente incamerati.

La circolare n. 3 del luglio 2017, intervenendo sulla portata applicativa dell’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, ha chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del Durc, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’articolo 4, D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il Durc on line.

Il meccanismo dell’invito a regolarizzare opera anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione a uno o più lavoratori: pertanto, una volta accertata in sede ispettiva un’omissione contributiva, la stessa impedisce il rilascio del Durc on line ove non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.

A tal fine, quindi, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati, dando atto nel verbale degli effetti sopra descritti. In ogni caso, le violazioni rilevate in sede ispettiva rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge”, pertanto comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del Durc.

Infine, l’Ispettorato ribadisce che il procedimento di regolarizzazione non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A, D.M. 30 gennaio 2015, che costituiscono cause ostative al rilascio del Durc per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Al riguardo viene richiamata l’attenzione degli Ispettorati territoriali sulla necessità di comunicare agli Istituti l’adozione di ordinanze ingiunzione – evidentemente non impugnate – ovvero di sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nel citato allegato A, D.M. 30 gennaio 2015, affinché possano procedere alla sospensione del Durc per i periodi indicati.

 

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