Il recesso per comportamento lesivo dei doveri contrattuali esclude la sussistenza del gmo
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 aprile 2024, n. 10640, ha escluso la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento quando, al di là di ogni eventuale riferimento a ragioni relative all’impresa, il recesso è fondato su di un comportamento del lavoratore lesivo dei suoi doveri contrattuali ed esprime un giudizio negativo nei suoi confronti.