Il recesso per comportamento lesivo dei doveri contrattuali esclude la sussistenza del gmo
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 aprile 2024, n. 10640, ha escluso la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento quando, al di là di ogni eventuale riferimento a ragioni relative all’impresa, il recesso è fondato su di un comportamento del lavoratore lesivo dei suoi doveri contrattuali ed esprime un giudizio negativo nei suoi confronti.