10 Settembre 2019

Il rapporto tra titolare e coadiutore familiare nella contribuzione Inps

di Roberto Lucarini

Con una recente decisione (ordinanza n. 8384/2019) la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi circa la responsabilità del titolare di un rapporto assicurativo Inps di tipo autonomo, per l’eventuale debito sorto, verso l’Istituto, in relazione alla posizione di un suo familiare collaboratore. Una questione che, dal mio punto di vista, ritenevo scontata; evidentemente non lo era del tutto.

Una preliminare distinzione soggettiva deve essere posta, necessariamente, definendo le 2 figure:

– il titolare, inteso come il soggetto attivo del rapporto assicurativo previdenziale che esercita, con abitualità e prevalenza, un’attività d’impresa commerciale, di servizi, o artigiana;

– il familiare, quale soggetto iscritto in quanto componente della famiglia del titolare, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, anch’esso svolgente l’attività con abitualità e prevalenza.

Posta tale distinzione si ribadiscono, in quanto elementi qualificanti talora ignorati, i necessari caratteri di “abitualità e prevalenza” dell’attività svolta da tali soggetti, ai fini dell’obbligatorietà della loro iscrizione.

La causa, all’attenzione della Cassazione, riguardava una richiesta Inps operata verso il titolare di un rapporto assicurativo, per pagamento di un debito previdenziale di un suo familiare.

Come chiarito dalla Suprema Corte, e non poteva essere altrimenti, vi è la piena responsabilità del titolare verso l’Istituto, per la casistica sopra evidenziata, originata da specifiche disposizioni normative. Viene, infatti, disposto che “il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti” (articolo 10, L. 613/1966); norma, questa, valida per la Gestione commercianti, ma sostanzialmente analoga a quella presente per la Gestione artigiani.

Se ne deduce:

– l’iscrizione del familiare deriva in genere da quella del titolare, tanto che quest’ultimo soggetto è tenuto, ex lege, al pagamento dei contributi anche per il proprio familiare;

– il titolare vanta, sempre secondo le norme citate, un diritto di rivalsa verso il familiare per le somme contributive versate.

Il familiare, pertanto, non avrà un proprio debito contributivo verso l’Inps (né un suo autonomo rapporto con l’Istituto), essendone gravato il titolare del rapporto assicurativo.

Da notare che altre distinzioni non sono meritevoli di attenzione, ad esempio avuto riguardo alla figura del titolare in quanto imprenditore individuale, piuttosto che socio di società personale o Srl. Non è, infatti, tale posizione in azienda che contribuisce a definire la responsabilità del titolare del rapporto assicurativo con Inps; questo rapporto, infatti, è assolutamente personale (del titolare) e deve soltanto sottostare alla qualificazione dell’attività svolta dal soggetto, in via necessariamente abituale e prevalente.

Evitiamo, quindi, confusioni almeno su questo; sul tema contributivo ce ne sono già a sufficienza.

 

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