Rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto all’estero: nozione di ordine pubblico internazionale
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 maggio 2021, n. 12344, in tema di rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto all’estero, ha ritenuto che la nozione di “ordine pubblico”, che costituisce un limite all’applicazione della Legge straniera, è desumibile innanzitutto dal sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre fare riferimento alla tutela del lavoro prevista dalla Costituzione (articoli 1, 4 e 35) e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’articolo 6 TUE, fonti che includono le tutele del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva escluso l’applicabilità della Legge algerina a un rapporto di lavoro giornalistico, in quanto tale Legge non recava alcuna tutela avverso i licenziamenti individuali disposti per ragioni organizzative – come era avvenuto nel caso concreto – né la Legge straniera garantiva il rispetto del principio fondamentale di una retribuzione equa e proporzionata (articolo 36, Costituzione) per l’ipotesi in cui l’accordo intercorso tra le parti dissimulasse un contratto di lavoro subordinato e attribuisse di fatto al lavoratore un trattamento economico inferiore a quello cui avrebbe diritto.
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