5 Maggio 2021

Ramo d’azienda: ai fini del trasferimento deve essere preesistente e autonomo

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 marzo 2021, n. 7364, ha ritenuto che l’elemento costitutivo rappresentato dall’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente, e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente anteriormente alla cessione, perché l’indagine non deve basarsi sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all’organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto. Non è consentita, invece, la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto a un ramo di azienda già costituito. Si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell’alveo dell’art. 2112 c.c.

 

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