Raccordo tra CdS e Fondi d’integrazione salariale e di solidarietà bilaterali
Il Ministero del Lavoro, con nota n.3763 del 18 febbraio, ha raccordato la disciplina dei contratti di solidarietà e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale o al contributo di solidarietà di cui all’art.5, D.L. n.148/93, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa per i contratti di solidarietà.
L’art.27, D.Lgs. n.148/15, ha consentito la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze dei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro. Considerato l’elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell’artigianato che della somministrazione di lavoro, il Ministero riconosce la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, ribadendo sempre i limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà.
L’Inps dovrà verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.