2 Marzo 2021

Questione di (due) punti di vista

di Francesco Natalini

Devo dire che avevo accolto con grande favore la sentenza della Corte di Cassazione n. 29423/2019[1], la quale risolveva un’annosa querelle, in tema di lavoro intermittente, proponendo una tesi interpretativa che in passato ho avuto modo di esprimere in più occasioni. Vale a dire che il potere della contrattazione collettiva è quello di disciplinare l’istituto, nel qual caso le disposizioni ivi previste prevalgono sulle fattispecie contemplate nel R.D. 2657/1923 (che si pone, quindi, in una posizione residuale), ma non di escluderne l’applicazione, esercitando un potere di interdizione che la Legge non ha mai concesso alle parti sociali, visto che essa consente ai contratti collettivi unicamente di individuare le “esigenze” che possono giustificarne il ricorso, ma non la praticabilità o meno.

La questione era stata, invece, interpretata in maniera opposta dal Ministero del lavoro, che, con la risposta a interpello n. 37/2008, aveva ritenuto che l’eventuale “non gradimento” da parte della contrattazione collettiva significasse inapplicabilità, salvo le ipotesi “soggettive”, cioè quelle legate all’età del lavoratore (attualmente: meno di 24 anni o più di 55). E tra i contratti collettivi che consideravano il lavoro intermittente non applicabile al settore, si annoverava il Ccnl Autotrasporto (anche se quella clausola era stata poi espunta nel rinnovo contrattuale del 2017).

Oggi l’INL, con la circolare n. 1/2021[2], prende atto che il vento della Cassazione spira in senso opposto e, conformandosi al disposto della sentenza richiamata, invita “a non tenere conto nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente”. Se però, nel frattempo, molte aziende del settore autotrasporto si sono trovate a subire recuperi contributivi (e retributivi) devastanti, derivanti dalla conversione di un contratto con prestazioni discontinue (spot) in un contratto full-time (al punto che qualcuna è addirittura fallita), poco importa.

Però, la caparbietà degli enti preposti alla vigilanza è proverbiale, sicché, pur di non fare un radicale dietro front si cercano, in modo pervicace, altre aree di eccezione. In tal senso, l’attenzione dell’INL si è spostata su un altro ambito: il punto 8 della richiamata tabella allegata al R.D. 2657/1923, che annovera il “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.

In tal senso, nella circolare si sostiene che la presenza dei due punti (:) che separano la citata espressione, secondo il Ministero del lavoro (a cui l’INL ha chiesto un parere) stanno a significare “che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista””.

Che forse ci sarebbe voluto un punto e virgola, e non i due punti, siamo tutti convinti, ma che in ragione della presenza di quest’ultimo tipo di punteggiatura si possa sostenere che si tratti dei lavoratori addetti al carico e scarico e non degli autisti è semplicemente clamoroso, sconfessando un principio sancito dalla prassi, dalla contrattazione collettiva e, checché se ne dica, dalla stessa giurisprudenza (la medesima sentenza, testé citata, non ne fa cenno, pur discutendo di un lavoratore con tale mansione), che ha sempre visto nell’autista il lavoratore “discontinuo” per definizione.

Quindi, appena finita una battaglia (alquanto cruenta), ne riparte un’altra. L’importante, però, è non annoiarsi.

[1] In merito si legga M. Marrucci, Il contratto collettivo non può vietare il ricorso al lavoro intermittente, in “Il giurista del lavoro” n. 1/2020.
[2] Si vedano F. Nativi, Lavoro intermittente: ruolo della contrattazione collettiva, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 8/2021 e C. Santoro, L’INL chiarisce il ruolo della contrattazione collettiva nel lavoro intermittente, in “Strumenti di lavoro” n. 2/2021.

 

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