Qu.I.R: l’Agenzia delle Entrate spiega gli effetti fiscali
L’Agenzia delle Entrate, con parere 1° ottobre 2015, ha fornito interessanti precisazioni in ordine ad alcune questioni interpretative relative al trattamento fiscale della quota maturanda del Tfr sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (Qu.I.R.), prevista dalla L. n.190/14, e attuata dal D.P.C.M. n.29/15.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in base al tenore letterale delle disposizioni che richiedono di non considerare l’importo della Qu.I.R. solo nel procedimento di calcolo dell’aliquota da applicare alla tassazione separata del Tfr previsto dall’art.19 Tuir, il periodo di tempo per cui il dipendente percepisce la quota maturanda del Tfr in busta paga debba essere considerato ai fini del calcolo in questione. In altri termini, mentre nel numeratore del rapporto previsto dall’art.19 Tuir non deve essere imputata la Qu.I.R., nel denominatore del rapporto deve essere computato anche il periodo di tempo per cui il dipendente ha optato per la liquidazione in busta paga della quota maturanda del Tfr.
In secondo luogo, il parere del 1° ottobre afferma che, nel caso in cui l’istanza e le operazioni di liquidazione intervengano in due periodi di imposta distinti, non sia comunque applicabile la disciplina di cui all’art.17, co.1, lett.b), Tuir, relativa al regime di tassazione separata previsto per “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.