Pubblico impiego: procedimento disciplinare e differimento dell’audizione del lavoratore
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 aprile 2021, n. 9313, ha deciso che, nel pubblico impiego contrattualizzato, all’obbligo datoriale di procedere all’audizione del dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare non corrisponde un incondizionato diritto di quest’ultimo al differimento dell’incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione, solo ove sia dimostrato dall’interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all’audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all’esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all’incolpato diverse forme partecipative (quali, ad esempio, l’invio di memorie esplicative o di delega difensiva a un avvocato), tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano.
In applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un pubblico dipendente, il quale, dopo avere ottenuto il differimento dell’audizione per un impedimento a comparire asseritamente dovuto a motivi di salute, aveva dedotto un ulteriore impedimento, sempre per motivi di salute, chiedendo il differimento anche del secondo incontro, vedendosi peraltro respingere l’istanza.
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