Pubblico impiego: posizione organizzativa e trattamento economico per mansioni di fatto svolte
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2022/04/giustizia14.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 giugno 2022, n. 19772, ha deciso che, nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.
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