Pubblico impiego: nullità del contratto in caso di intermediazione illecita di manodopera
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/09/giustizia6.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36223, ha ritenuto, in tema di intermediazione illecita di manodopera, che l’estensione alle aziende dello Stato e agli enti pubblici della disciplina introdotta dalla L. 1369/1960 (articolo 1, comma 4), va coordinata con il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, sicché, pure nelle ipotesi in cui l’intermediazione illecita si riferisca a un’attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A., non può costituirsi un valido rapporto di impiego, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, prevalendo il divieto sancito dall’articolo 36, D.Lgs. 165/2001 (e, in precedenza, dall’articolo 36, D.Lgs. 29/1993), con conseguente nullità del rapporto di lavoro e applicabilità dei limitati effetti previsti dall’articolo 2126, cod. civ..
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