Pubblico impiego: assunzioni con criterio cronologico, salvo motivazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 gennaio 2016, n.280, ha stabilito che, in tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello dell’utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l’indirizzo applicativo dettato dagli artt.2 della circolare della Funzione pubblica n.8498/92 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.7/93). Per il giudice ordinario la mancata giustificazione dell’omesso rispetto del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, si traduce nel mancato rispetto da parte della P.A. dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt.1175 e 1375 cod.civ.) applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art.97 Costituzione, che è configurabile come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile per la lesione del diritto degli interessati allo “scorrimento prioritario” della graduatoria del concorso da loro espletato.