6 Giugno 2017

Pubblicato il parere INL in materia di collocamento obbligatorio

di Redazione

L’INL, in data 30 maggio 2017, ha pubblicato sul proprio sito il parere n. 2283 del 23 marzo 2017, dove ha offerto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 7, comma 1, L. 68/1999, come modificato dal D.Lgs. 151/2015, con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie. In tale provvedimento era stato chiarito se il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento alla diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004 può ricorrere alla stipula delle convezioni di cui all’articolo 11, L. 68/1999.

L’Ispettorato ha chiarito che il Legislatore, nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni), da porre in essere nel termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il suddetto termine, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica (articolo 7, comma 1-bis, L. 68/1999).

 

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