1 Settembre 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-bis

di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 2022 il D.L. 115 del 9 agosto 2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali“, che implementa le misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale. I principali interventi riguardano:

  • fringe benefit esenti fino a 600 euro (articolo 12): per il solo anno 2022, in deroga all’articolo 51, comma 3, Tuir, non concorreranno a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro;
  • esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 20): per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13ª o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021), è incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 (articolo 21): per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, si prevede l’anticipazione al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021. Inoltre, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la 13ª mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità, di 2 punti percentuali;
  • estensione a ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum ex articoli 31 e 32, Decreto Aiuti (articolo 22): l’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all’articolo 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità è estesa anche in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022). Inoltre, l’indennità di 200 euro è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi (che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità Covid);
  • rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi (articolo 23): il provvedimento incrementa le risorse del Fondo istituito in favore dei lavoratori autonomi nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal Decreto Aiuti (articolo 33), portando la dotazione finanziaria a 600 milioni di euro per il 2022.

 

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