Pubblicato il c.d. Decreto Milleproroghe
di RedazioneÈ stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 il D.L. 198 del 29 dicembre 2022, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in vigore dal 30 dicembre 2022.
Le principali novità riguardano:
- la proroga per tutto il 2023 della competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari;
- in materia di ammortizzatori sociali, i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel Fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi. Anche i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle previsioni della riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023. Le medesime proroghe sono previste, altresì, con riferimento all’adeguamento a specifiche norme in tema di assegno di integrazione salariale, del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà;
- le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cigs, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Peraltro, la suddetta prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all’impresa da parte dell’Inps o conguaglio;
- è differita al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici; conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023.
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