Pubblicata l’attesa circolare sulla detassazione
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.28/E del 15 giugno 2016, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha illustrato l’agevolazione per i premi di produttività, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di € 50.000,00. Il documento esamina anche le nuove disposizioni in materia di benefit, al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali, e chiarisce l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.
Tra le principali indicazioni fornite si segnala quanto segue:
- l’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla c.d. retribuzione di produttività, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo dal regime agevolativo voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro;
- è necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità di erogare i benefit, di cui ai co.2 e 3, art.51 Tuir, in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente;
- devono essere considerate nel computo del limite di reddito le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia;
- in via generale, con particolar riferimento ai contratti collettivi territoriali, il termine di 30 giorni previsto dal decreto è da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal datore del lavoro anche successivamente a tale termine, purché tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa.