24 Giugno 2020

Protocollo condiviso: la partecipazione sindacale nella costituzione del comitato COVID

di Salvatore Luca Lucarelli

Seppur soggetta a repentine variazioni e a una considerevole mole di interventi, provenienti anche da fonti di diverso grado, la regolamentazione emergenziale in tema di sicurezza sul lavoro è riconducibile a un unico denominatore comune: la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai soggetti che lavorano adeguati livelli di protezione. In tal senso, sono stati condivisi protocolli che stabiliscono le misure che le imprese devono adottare all’interno dei luoghi di lavoro al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, con la previsione della partecipazione della componente sindacale.

 

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Su sollecitazione del Governo, e in particolare su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’economia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute, in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra le parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

La sottoscrizione del protocollo rappresenta l’attuazione dell’articolo 1, comma 1, n. 9), D.P.C.M. 11 marzo 2020 che raccomanda, in relazione alle misure previste nelle attività produttive e professionali finalizzate al contenimento della dinamica epidemiologica, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Già in premessa, il protocollo conferisce un ruolo rilevante alle espressioni sindacali prossime all’azienda, stabilendo che “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli Rls e degli Rlst, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali”.

 

Il ruolo delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il protocollo esordisce, pertanto, in osservanza dei principi generali ricavabili dall’articolo 9, L. 300/1970, per il quale “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” e delle disposizioni del T.U. sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008, che, all’articolo 47, stabilisce l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), istituibile a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

In particolare, è previsto che nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il Rls venga eletto direttamente dai lavoratori e che tale rappresentate possa essere individuato per più aziende anche nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo, quale rappresentante territoriale (Rlst).

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ex articolo 19, L. 300/1970.

In assenza di Rsa, e solo in tal caso, il Rls viene eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

In tale contesto viene, quindi, chiarito dall’articolo 40, D.Lgs. 81/2008, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze proprie del rappresentante per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive, fino a 15 dipendenti, del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rls.

 

Il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo

Nel protocollo emerge, in particolare, il riferimento a Rls e Rlst in ordine alla collaborazione che il medico competente deve garantire con tali rappresentanze e con il datore al fine di integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 nonché in merito al punto 13 del protocollo, che, nella prima versione, si limitava a stabilire: “È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali e del Rls”.

In data 24 aprile 2020 le parti sociali, alla presenza del Governo, hanno sottoscritto un aggiornamento del protocollo 14 marzo 2020, recepito nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, all’allegato 6, al quale sono allegati anche i protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, nel settore del trasporto e della logistica, nonché le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico.

Con il protocollo del 24 aprile 2020 è stato integrato il punto 13, prevedendo che: “Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19”.

Limitandosi alla formulazione letterale del punto 13 del protocollo si rileva una logica progressiva nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo: il comitato deve, innanzitutto, prevedere la partecipazione delle Rsa e del Rls e, solo laddove non si possa dare luogo alla costituzione in tale forma, dovrà essere istituto un comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli Rlst e dei rappresentanti delle parti sociali.

L’ipotesi in subordine fa esplicito riferimento a quei casi in cui la costituzione del comitato aziendale non risulti possibile “per la particolare tipologia di impresa e per il sistema di relazioni sindacali”. In tal senso, la lettura progressiva appare meno pacifica e risulta, invece, più coerente – con la formulazione del protocollo e con le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali – un’interpretazione più slegata tra le 2 ipotesi: la prima ipotesi farebbe riferimento a realtà aziendali prevalentemente di natura industriale, che normalmente vedono la costituzione di rappresentanza sindacale interna, aziendale o unitaria, e Rls, mentre la seconda ipotesi atterrebbe a quelle realtà in cui il normale sistema di relazioni sindacali si declina territorialmente, ad esempio per i settori dell’edilizia e dell’artigianato, con individuazione della rappresentanza sindacale a livello territoriale. A favore di tale lettura rileva anche la formula in premessa del protocollo, la quale sottolinea che “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali”.

Il secondo periodo del punto 13 dell’intesa non appare, quindi, contemplare un’ipotesi integrativa operante nel caso in cui non vi sia stata istituzione del comitato aziendale di cui al primo periodo, ma è volta a disciplinare un’ipotesi differente – non assimilabile, ad esempio, a quella dell’articolo 47, comma 8, D.Lgs. 81/2008, in merito alla presenza del Rls territoriale laddove non si proceda all’elezione interna – riconducibile alla tipicità della contrattazione interconfederale propria di alcuni settori dove è favorito il livello territoriale delle relazioni sindacali.

Il terzo comma del punto 13 del protocollo fa riferimento a casi particolari, al livello territoriale o di categoria, che rendono opportuno un comitato per le finalità del protocollo, costituito su iniziative delle parti, nazionali, sottoscrittrici del protocollo, anche con l’eventuale coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

In presenza di situazioni particolari non specificatamente previste dall’intesa in parola, quali, a titolo esemplificativo, l’assenza di Rsa o la disgiunzione tra Rls e Rsa o in presenza di 2 Rls, di cui una sola anche Rsa, risulta opportuno muovere le dovute valutazioni nel perimetro tracciato dalle prassi sindacali e collettive del settore e dalle specifiche normative riferite alle rappresentanze, considerando la ratio del protocollo, come delle misure emergenziali in materia, volte all’adozione e alla verifica delle misure di prevenzione con la partecipazione della componente sindacale.

Risulta anche opportuno considerare le norme a tutela dell’attività sindacale: appare pacifica la giurisprudenza orientata ad estendere l’applicabilità delle norme a contrasto di attività sindacali e, nello specifico, l’articolo 28, St. Lav., anche all’attività dei Rls.

Pertanto, posta la finalità del comitato aziendale e la promozione della partecipazione sindacale, che si esprime sia nella forma delle rappresentanza aziendali e unitarie sia come Rls, non emergono elementi che possano portare, in casi di presenza disgiunta tra Rsa o Rls o in assenza di uno dei 2, all’esclusione di una o dell’altra figura, posto che, in ogni caso, i membri del comitato, nell’ambito dell’attività propria di quest’ultimo, eserciteranno le loro funzioni nel perimetro definito dal protocollo e dalle altre intese integrative riferite all’emergenza epidemiologica, non accedendo alle altre prerogative riconosciute per la normale attività sindacale.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Risoluzione del rapporto di lavoro: gestione amministrativa