6 Giugno 2017

Prossimità per il controllo a distanza

di Redazione

L’INL, in data 30 maggio 2017, ha pubblicato sul proprio sito il parere fornito il 24 maggio 2017 all’ITL di Lecce relativo alla validità degli accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970).

In premessa, si evidenzia come ai sensi dell’art. 4, L. n. 300/1970, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016, l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l’installazione degli strumenti indicati dalla disposizione.

I dubbi sollevati attengono soprattutto alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l’accordo relativo all’installazione degli indicati dall’art. 4, L. n. 300/1970 (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito.

La disciplina contenuta nell’art. 8 continua a trovare applicazione, anche con riferimento alla possibilità di regolamentare “gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie” attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, chiaramente solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 2 bis della medesima disposizione; in assenza di tali presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell’art. 4 della L. n. 300/1970.

 

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