Prospetto disabili: autocertificazione esonero addetti lavorazioni pericolose
Il Ministero del Lavoro, con nota n.2452 del 15 aprile, ha offerto indicazioni circa le modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni pericolose che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (art.3, L. n.68/99).
Il Ministero, anche in funzione del termine per l’invio del prospetto informativo disabili, ha ritenuto utile fornire le prime istruzioni, in attesa dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 10 marzo 2016, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
I requisiti del datore di lavoro richiesti dalla norma pertanto sono:
- occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art.3, L. n.68/99, per quanto concerne i medesimi addetti;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art.13, L. n.68/99, un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti dell’art.76, D.P.R. n.445/00, di avvalersi dell’esonero. In sede di prima applicazione, l’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto; in essa il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero.
In attesa dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare nel prospetto informativo la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero: tale data non può essere antecedente al 24 settembre 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n.151/15) né successiva al 31 dicembre 2015.
La nota precisa che l’esonero autocertificato è compatibile con l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione, a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva. Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari a un’unità, non possono usufruire dell’esonero autocertificato.
Viene inoltre chiarito che il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.