Proroga Cigs: le prime istruzioni del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.22 dell’11 luglio 2016, ha offerto le prime indicazioni operative relativamente al D.I. n.95075 del 25 marzo 2016, che ha individuato i criteri per l’accesso a un ulteriore periodo di Cigs per le aziende in crisi, che, in corso di trattamento, cessino l’attività e cedano l’azienda stessa con il riassorbimento del personale (art.21, co.4, D.Lgs. n.148/15).
Il trattamento di integrazione salariale disciplinato deve intendersi come una proroga di un trattamento di Cigs per crisi aziendale già in corso: per accedere all’ulteriore periodo di Cigs è necessario che l’impresa richiedente abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale e, stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà, sia nell’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel programma di Cigs. In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento di Cigs. Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale illustri come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività, e deve presentare un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.